Cassazione Penale, Ordinanza n. 06490/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla prescrizione perché il termine estintivo del reato non era ancora decorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la prescrizione del reato: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il reato dovesse ritenersi estinto per decorso del tempo. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il delitto contestato è quello previsto dall'art. 624-bis, comma terzo, c.p., punito con la reclusione nel massimo fino a dieci anni; di conseguenza, il termine di prescrizione non era ancora maturato, anche tenendo conto degli atti interruttivi, essendo individuabile nella data del 25 marzo 2028.
Norme richiamate
art. 624-bis, comma terzo, c.p.
Il delitto di furto in abitazione aggravato rientra in una fattispecie punita con pena massima pari ad anni dieci di reclusione, circostanza che incide sul calcolo del termine di prescrizione.
art. 624-bis c.p.
La qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione è decisiva ai fini della verifica della prescrizione.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando il termine estintivo del reato non risulta ancora maturato in base alla pena edittale massima e agli atti interruttivi.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che invoca l'estinzione del reato per prescrizione deve confrontarsi con la corretta qualificazione giuridica del fatto e con il relativo trattamento sanzionatorio, poiché da essi dipende il computo del termine prescrizionale.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura palesemente infondata, la Corte può dichiararlo inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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