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Ordinanza

Ordinanza n. 7521/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento n. K10/-OMISSIS-_notificato al ricorrente in data 1° agosto 2025 avente ad oggetto il diniego della richiesta di cittadinanza presentata il 10 novembre 2020 e di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente

Giustizia amministrativa202514350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno, che dovrà fornire i chiarimenti richiesti entro 150 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio non è stato definito nel merito; l'udienza di discussione è stata rinviata al 18 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei dati personali.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 25 luglio 2025, notificato il 1° agosto 2025, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 10 novembre 2020 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il TAR, senza definire il merito, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sui fatti e sulle deduzioni posti a fondamento del ricorso, nonché sui motivi ostativi alla concessione dello status, con particolare riguardo alla situazione penale del ricorrente, alle iscrizioni nel registro degli indagati e alle notizie di reato, inclusi i relativi esiti e gli eventuali sviluppi processuali.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati dal TAR nell'esercizio dei poteri istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un diniego di concessione della cittadinanza dipende dalla valutazione della situazione penale dell'interessato, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni istruttorie per verificare le iscrizioni nel registro degli indagati, le notizie di reato, i relativi esiti e gli eventuali sviluppi processuali.
  • Il giudizio amministrativo può essere rinviato con ordinanza istruttoria quando la motivazione del provvedimento impugnato e le allegazioni delle parti non consentano al giudice di decidere senza ulteriori chiarimenti sui fatti posti a fondamento del diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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