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Sentenza

Sentenza n. 1800/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di oscuramento parziale dell’offerta tecnica per asserita insussistenza di segreti tecnici o commerciali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, aggiudicataria del lotto n. 4 di una gara europea telematica per l’affidamento del servizio di asilo nido, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023, l’oscuramento di parti della propria offerta tecnica ritenute espressive del know-how aziendale e coperte da segreto tecnico o commerciale. La stazione appaltante ha respinto l’istanza ritenendo non dimostrati i requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005, ossia la non conoscibilità o non facile accessibilità delle informazioni, il loro valore economico derivante dalla segretezza e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 e 98 d.lgs. 30/2005, nonché travisamento dei presupposti ed erronea valutazione, sostenendo che la dichiarazione individuasse puntualmente le sezioni riservate relative a modello pedagogico-operativo, organizzazione e turnistica, programmazione educativa, servizi migliorativi, rapporti con fornitori e partner, dati del coordinatore e continuità con la scuola dell’infanzia; 2) violazione degli artt. 35, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi eurounitari, per non avere la stazione appaltante esaminato concretamente le singole informazioni e bilanciato trasparenza e riservatezza; 3) violazione della proporzionalità, perché l’amministrazione avrebbe dovuto procedere almeno a un oscuramento selettivo di dati quali matrici orarie, risorse, monte ore, budget, tempistiche, fornitori, partner e dati curriculari. La Provincia ha eccepito anche l’inammissibilità per omessa notifica ai concorrenti controinteressati e ha sostenuto che la richiesta fosse estesa a interi paragrafi, riguardanti ordinarie modalità organizzative e gestionali, senza prova di effettivi segreti tecnici o commerciali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’eccezione processuale di omessa notifica ai controinteressati in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché le censure erano infondate nel merito. Ha affermato che l’oscuramento dell’offerta costituisce un’eccezione alla regola della trasparenza e dell’ostensibilità e deve essere interpretato restrittivamente. L’operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e fornire una prova concreta, analitica e specifica della sussistenza dei requisiti dell’art. 98 del d.lgs. 30/2005. Non è sufficiente richiamare genericamente il know-how aziendale, la specificità o l’originalità dell’offerta, né chiedere l’oscuramento di interi paragrafi o categorie di informazioni corrispondenti ai criteri di valutazione. Nel caso concreto, la richiesta riguardava ampie parti dell’offerta senza individuare puntualmente, per ciascuna informazione, la ragione della segretezza, il valore economico derivante dalla non divulgazione e le misure adottate per proteggerla. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole la valutazione della Provincia secondo cui il progetto pedagogico, la programmazione educativa, i servizi migliorativi e le attività di continuità con la scuola dell’infanzia costituivano ordinarie modalità organizzative e gestionali del servizio, prive di dimostrati elementi di originalità o innovatività. Le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 11034:2023 attestavano regolarità e tracciabilità dei processi, ma non costituivano, di per sé, misure di secretazione. L’impresa non ha dimostrato neppure che la combinazione degli elementi dell’offerta formasse un autonomo patrimonio conoscitivo non noto o facilmente accessibile agli operatori del settore. Per i dati anagrafici e curriculari del referente e del coordinatore è stata ritenuta prevalente l’esigenza di trasparenza e tutela giurisdizionale. Anche la richiesta riferita agli allegati era indistinta e priva di specifica dimostrazione dei requisiti di segretezza. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità: l’individuazione delle specifiche informazioni da oscurare grava sull’operatore economico e non può essere svolta d’ufficio dalla stazione appaltante o dal giudice. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    «L’esclusione dall’accesso di tutta o parte della documentazione costituente l’offerta (tecnica o economica) è subordinata [...] alla dichiarazione motivata della parte interessata all’oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell’offerta [...] costituiscono segreti tecnici o commerciali»

    La sottrazione all’accesso richiede una dichiarazione motivata dell’operatore e la prova concreta della natura di segreto tecnico o commerciale delle informazioni; l’onere di individuazione e dimostrazione grava sull’impresa.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    L’oscuramento di parti dell’offerta costituisce un’eccezione alla regola della conoscibilità degli atti di gara e deve essere interpretato restrittivamente.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa dell’impugnazione del diniego di oscuramento nell’ambito dell’accesso agli atti di gara.

  • art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005

    «per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete [...] b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte [...] a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»

    I requisiti della segretezza, del valore economico derivante dalla segretezza e delle misure ragionevoli di protezione devono essere dimostrati specificamente per le informazioni di cui si chiede l’oscuramento.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    «detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse»

    La documentazione detenuta dalla pubblica amministrazione e relativa ad attività di pubblico interesse rientra, in linea generale, nell’ambito dell’accesso, anche quando abbia natura privatistica.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato indicato come rito processuale per contestare il diniego di accesso agli atti di gara.

  • art. 55, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE

    «l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni [...] [qualora] pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale»

    Il diritto alla conoscenza delle caratteristiche e dei vantaggi dell’offerta selezionata può essere limitato per proteggere legittimi interessi commerciali o la concorrenza leale, ma la deroga non può essere applicata automaticamente.

Massime di principio

  • L’oscuramento di parti dell’offerta tecnica per segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione alla regola della trasparenza e dell’accesso e, pertanto, deve essere interpretato restrittivamente.
  • L’operatore economico che chiede l’oscuramento deve individuare in modo analitico e specifico le singole informazioni riservate e dimostrare, per ciascuna di esse, che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, che abbiano valore economico proprio in ragione della segretezza e che siano protette da misure ragionevolmente adeguate.
  • Non è sufficiente una dichiarazione generica riferita al know-how, all’originalità dell’offerta o a intere categorie e paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione; la richiesta deve indicare l’oggetto dell’informazione, la sua funzione e lo specifico vantaggio competitivo o tecnologico derivante dalla sua non divulgazione.
  • La circostanza che più elementi siano presentati in una determinata combinazione può rilevare ai fini del segreto commerciale, ma l’impresa deve dimostrare specificamente che tale combinazione costituisca un autonomo patrimonio conoscitivo non generalmente noto o facilmente accessibile.
  • Non grava sulla stazione appaltante, né sul giudice, l’onere di sostituirsi all’operatore economico nell’individuazione delle informazioni da oscurare; in assenza di una puntuale e comprovata indicazione, non può essere imposto un oscuramento selettivo d’ufficio.
  • Le certificazioni relative alla qualità, regolarità e tracciabilità dei processi aziendali non dimostrano, di per sé, l’adozione di misure specificamente dirette a mantenere segrete le informazioni contenute nell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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