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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 93/2025 del 21/02/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 93/2025, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 93 del 21 febbraio 2025, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato a corrisponderle il bonus carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha dedotto di aver notificato la sentenza in forma esecutiva e atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza ricevere il beneficio. Ha domandato un termine di sessanta giorni per l'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alle astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato e documentato l'accredito del beneficio economico dovuto. Poiché tale adempimento ha soddisfatto la pretesa azionata e non sono state svolte contestazioni dalla ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le richieste di commissario ad acta e astreintes. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, a favore della ricorrente e, per essa, del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In assenza di ulteriori osservazioni o confutazioni, il Collegio ritiene di dare atto di detto esito processuale, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

    Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente non contesta l'avvenuto adempimento, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes, ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di astreintes proposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza; il TAR non ha deciso tale richiesta nel merito, essendo intervenuto l'adempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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