Cassazione Penale, Sentenza n. 4899/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato per minaccia grave (riqualificata dagli atti persecutori) e per lesioni. Il ricorso in cassazione era articolato in quattro motivi: 1) presunta mancata motivazione sulla insussistenza dei presupposti di legge e richiamo al divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p., con richiamo agli artt. 527 e 529 c.p.p. e all'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU); 2) vizi motivazionali nella valutazione delle prove orali e documentali e nella ritenuta attendibilità delle persone offese (in particolare Vincenzo Russo); 3) violazione di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati (assenza di prove certe, mancata riconducibilità del male prospettato alla volontà dell'agente, mancato accertamento di lesioni con alterazioni funzionali apprezzabili); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (ne bis in idem) è stato ritenuto manifestamente infondato: i fatti dei precedenti procedimenti non erano identici per materialità, soggetti coinvolti e conseguenze, quindi non operava il divieto del doppio giudizio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità e reiteratività (la Corte ha richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare meramente il valore probatorio delle prove e la necessità di dedurre vizi di motivazione puntuali e non opinabili). Il quarto motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto anch'esso generico e, comunque, la decisione dei giudici di merito è stata considerata priva di manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro dell'eccezione di ne bis in idem; la Corte ha valutato che la norma (come richiamata) presuppone l'identità del fatto e ha escluso tale identità tra i procedimenti richiamati dal ricorrente
artt. 527 e 529 cod. proc. pen.
Citati dal ricorrente in relazione al ne bis in idem; la Corte non ha ritenuto che il richiamo valga a mutare la valutazione sull'identità dei fatti nei due procedimenti
art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato dal ricorrente come garanzia contro il doppio processo; la Corte ha ritenuto che il principio non fosse violato perché non sussisteva identità di fatto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti formali della esposizione dei motivi di ricorso; la Corte ha preso atto del rispetto dei limiti richiesti nella rimessione dei motivi
art. 660 cod. pen.
Norma sostanziale relativa a un precedente giudizio citato dalla Corte per dimostrare che le condotte giudicate in quello erano materialmente diverse da quelle del presente procedimento
art. 585 cod. pen.
Richiamato in relazione alla circostanza aggravante contestata e poi esclusa: la Corte d'appello ha escluso l'aggravante prevista dall'articolo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Invocato dalla Corte di cassazione per delimitare il suo sindacato: non è consentita una rivalutazione del merito probatorio, salvo vizi di motivazione specifici e non opinabili
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; atto procedurale conforme alla normativa sulla trasmissione degli atti in Cassazione
Massime di principio
- Il divieto del ne bis in idem opera solo se sussiste identità del fatto: differenze di oggetto materiale, vittime diverse, date o condotte diverse possono giustificare procedimenti distinti.
- In Cassazione non è permesso un riesame meramente riconsuntivo del valore della prova: i motivi devono indicare vizi di motivazione specifici, non deduzioni generiche o una semplice richiesta di rivalutazione del merito.
- Le censure generiche e ripetitive sono inammissibili: chi impugna deve formulare censure puntuali e dimostrare la palese discordanza tra le dichiarazioni o tra gli elementi probatori e la motivazione del giudice.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è largamente lasciato alla discrezionalità del giudice di merito e non è facilmente ribaltabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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