Cassazione Penale, Ordinanza n. 12433/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., poiché proposto personalmente dalla parte e quindi privo della necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del 2 settembre 2025 emessa dal magistrato di sorveglianza di Viterbo. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio preliminare del ricorso: dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Norme richiamate
dopo la riforma del 2017 non consente che il ricorso per cassazione sia proposto personalmente dalla parte, richiedendo il patrocinio di difensore abilitato nei casi previsti
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per il ricorso per cassazione
"a pena di inammissibilità"
la mancanza della sottoscrizione del difensore specializzato determina l'inammissibilità del ricorso
richiamato per affermare il regime di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione
richiamato per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile in limine dal giudice di legittimità.
- Dopo la riforma del 2017, la rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione costituisce un requisito formale essenziale e non surrogabile dall'iniziativa personale della parte.
Come è indicizzato
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