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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12433/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., poiché proposto personalmente dalla parte e quindi privo della necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del 2 settembre 2025 emessa dal magistrato di sorveglianza di Viterbo. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio preliminare del ricorso: dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 non consente che il ricorso per cassazione sia proposto personalmente dalla parte, richiedendo il patrocinio di difensore abilitato nei casi previsti

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista per il ricorso per cassazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "a pena di inammissibilità"

    la mancanza della sottoscrizione del difensore specializzato determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato per affermare il regime di rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso personale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile in limine dal giudice di legittimità.
  • Dopo la riforma del 2017, la rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione costituisce un requisito formale essenziale e non surrogabile dall'iniziativa personale della parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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