Sentenza n. 352/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 12 ottobre 2021 n. 1762.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Calabria n. 1762/2021, con obbligo di concludere espressamente il procedimento relativo all'indennità di mobilità in deroga
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni obbligate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del TAR Calabria n. 1762 del 12 ottobre 2021 avesse imposto all'INPS e alla Regione Calabria di concludere, entro trenta giorni, il procedimento relativo alla sua istanza di indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 9 marzo 2013 al 31 dicembre 2013. Ha dedotto che il successivo diniego dell'INPS, adottato il 14 gennaio 2026 e fondato sulla mancata maturazione del requisito dei dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivo, nonché sul richiamo alla decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, eludesse il giudicato, il quale avrebbe imposto una determinazione espressa e motivata non meramente riproduttiva della tesi del silenzio-rigetto. L'INPS ha sostenuto invece che il diniego avesse correttamente rilevato l'intervenuta decadenza annuale dall'azione giudiziaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il giudicato del 2021 aveva accertato esclusivamente l'obbligo procedimentale delle amministrazioni di superare l'inerzia e adottare un provvedimento espresso, senza riconoscere al ricorrente il diritto sostanziale all'indennità. Il giudizio di ottemperanza era quindi limitato alla verifica della conformità dell'attività successiva al comando contenuto nel giudicato, non alla valutazione della legittimità o fondatezza del nuovo diniego. Poiché l'INPS ha adottato e depositato un provvedimento espresso, sebbene tardivamente e con esito negativo, il comando giudiziale deve ritenersi eseguito. Le contestazioni sul merito del diniego devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione nelle sedi competenti. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'adempimento è intervenuto nelle more del giudizio. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché ha adempiuto con estremo ritardo solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state compensate nei confronti della Regione Calabria, non costituita.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
È stato invocato dall'INPS per sostenere l'intervenuta decadenza sostanziale dall'azione relativa alla prestazione previdenziale; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione.
Massime di principio
- Quando il giudicato impone all'amministrazione esclusivamente un obbligo di facere procedimentale, senza riconoscere la spettanza del bene della vita, il giudizio di ottemperanza deve limitarsi a verificare l'avvenuta adozione di un provvedimento espresso conforme a tale obbligo.
- L'adozione, anche tardiva e sfavorevole, di un provvedimento espresso in riscontro all'istanza soddisfa l'obbligo giudiziale di concludere il procedimento e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, se il giudicato non imponeva uno specifico contenuto decisorio.
- Le contestazioni relative alla legittimità o alla fondatezza del provvedimento adottato in esecuzione di un giudicato che imponeva soltanto la conclusione del procedimento devono essere proposte mediante autonoma impugnazione del nuovo atto, non nel giudizio di ottemperanza.
- L'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio avverso l'inerzia determina, in linea generale, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; nel giudizio di ottemperanza, quando l'atto esegue il comando del giudicato, può determinare la cessazione della materia del contendere.
- La tardiva esecuzione del giudicato, avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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