Cassazione Penale, Sentenza n. 6207/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione all'espulsione ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286/1998. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva errato nel ritenere assente la causa ostativa di cui all'art.19 d.lgs. n.286/1998 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), non avendo valutato la reale effettività dei legami familiari e sociali in Italia: il ricorrente era giunto in Italia nel 2003 per ricongiungimento col padre, entrambi i genitori sono cittadini italiani, la madre aveva dichiarato disponibilità ad accoglierlo e avrebbe mantenuto contatti durante la detenzione; il Tribunale aveva invece fondato la decisione sul fatto che il ricorrente si era allontanato dall'abitazione familiare prima della carcerazione (per problemi di dipendenza), escludendo la convivenza e quindi la causa ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trento per una nuova valutazione. La Corte ha affermato che, dopo la riforma del 2020, ai fini dell'art.19 va valutata la natura e l'effettività dei vincoli familiari e l'inserimento sociale in Italia (non solo la formale convivenza), nonché durata del soggiorno e legami col paese d'origine; il Tribunale aveva valutato in via pressoché esclusiva l'abbandono della casa familiare trascurando elementi rilevanti (es. dichiarazione della madre).
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n.286 del 1998
Norma richiamata come base del provvedimento di espulsione oggetto dell'opposizione; nel testo serve a definire il tipo di provvedimento impugnato.
art. 19 d.lgs. n.286 del 1998
La Corte interpreta l'art.19 alla luce della riforma 2020 nel senso che la causa ostativa all'espulsione comprende la possibile lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare: il giudice deve valutare non solo la formale convivenza ma la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine.
d.l. 21 ottobre 2020 n.130 convertito con legge 18 dicembre 2020 n.173
Riforma che ha introdotto/ampliato la causa ostativa nel combinato disposto dell'art.19, richiedendo una valutazione più ampia e sostanziale dei legami familiari e sociali dell'interessato.
Cass. Sez. I n. 10296 del 13.1.2022
Giurisprudenza di riferimento che precisa l'obbligo del giudice di considerare anche legami affettivi non tipizzati espressamente dall'art.19 comma 2 lett. c, e che fornisce linea interpretativa omogenea sull'applicazione della norma riformata.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2020 dell'art.19 d.lgs.286/1998 il giudice deve valutare l'effettività dei legami familiari e sociali dell'interessato, non limitandosi alla mera prova della pregressa convivenza.
- Sono rilevanti, oltre alla convivenza, la durata del soggiorno in Italia, l'inserimento sociale (lavoro, affetti, rete di supporto), la disponibilità reale dei familiari a reintegrare la persona e i contatti mantenuti durante la detenzione.
- La semplice circostanza che il soggetto si sia allontanato dall'abitazione familiare prima della detenzione non esclude automaticamente la causa ostativa; occorre valutare le ragioni dell'allontanamento e la persistenza dei legami.
- In presenza di valutazioni incomplete o fondate su elementi formali solo apparentemente decisivi, la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame: il giudice di merito deve motivare in modo puntuale l'apprezzamento complessivo dei legami familiari e sociali.
- Per chiunque si trovi in analoga situazione è utile produrre documentazione probante (dichiarazioni di disponibilità dei familiari, prove di contatti durante la detenzione, elementi di integrazione sociale e durata della residenza) perché tali elementi sono ora decisivi nella valutazione dell'eventuale causa ostativa all'espulsione.
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