Cassazione Penale, Sentenza n. 5317/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. I capi contestati sono: partecipazione ad associazione di stampo mafioso (Sacra Corona Unita, clan Padovano, con aggravanti) e tentata estorsione in concorso pluriggravata con modalità mafiose nei confronti del titolare di Gallipoli Rent s.r.l. Il ricorrente deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e contesta la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari, invocando anche la nozione di tempo silente dopo l'espiazione della pena nel 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza della gravità indiziaria e sull'attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la congruità della valutazione delle intercettazioni (conversazione del 29 luglio 2020 e altri dialoghi) che indicano una perdurante adesione al sodalizio e un ruolo attivo del Parlangeli anche dopo la scarcerazione. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti nei dettagli) e ha condiviso che le dichiarazioni intercettate, se regolarmente acquisite, non richiedono necessariamente riscontri esterni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati; la Corte richiede comunque motivazione puntuale se intercorre un considerevole lasso di tempo tra i fatti e la misura (valutazione del "tempo silente").
art. 416-bis cod. pen. (riferimento all'aggravante di associazione di tipo mafioso)
La qualificazione mafiosa delle condotte (e la circostanza che il sodalizio sia armato e finanziato con proventi illeciti) rafforza la considerazione delle esigenze cautelari e la gravità dell'indagine; la condotta estorsiva conferma la partecipazione all'associazione.
art. 629 cod. pen.
Riferimento al reato di estorsione: la ricostruzione indiziaria ha ritenuto configurabile un tentativo di estorsione aggravata dalla mode mafiose nei confronti della vittima.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie emerse da intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio e non richiedono sempre gli elementi di corroborazione previsti dall'articolo citato, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. e art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi agli adempimenti di cancelleria e all'esecuzione delle decisioni; la sentenza dispone l'inoltro agli uffici competenti per gli adempimenti.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la congruenza e la non illogicità della motivazione del giudice di merito, ma non può riapprezzare i fatti o riformulare la valutazione degli elementi di prova.
- Le intercettazioni, se regolarmente eseguite, possono costituire base indiziaria solida e non sempre richiedono riscontri esterni quando contengono dichiarazioni auto o eteroaccusatorie rilevanti.
- Per i reati per cui opera l'art. 275, comma 3 c.p.p. esiste una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ma il giudice deve comunque motivare in modo puntuale l'attualità del pericolo quando i fatti sono antecedenti nel tempo (valutazione del cosiddetto tempo silente).
- Il tribunale del riesame che riforma il gip deve confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto e superarle con argomentazioni autonome, ma non è tenuto a una motivazione 'rafforzata' oltre il necessario standard cognitivo del giudizio incidente.
- Contestazioni generiche dell'associazione o della partecipazione non sono sufficienti in cassazione: occorre indicare in cosa consista la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione per ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare.
- Comportamenti e linguaggio desumibili dalle conversazioni (es. verbi al presente, programmazione di ritorsioni, organizzazione del 'sostegno' agli associati detenuti) possono comprovare la persistenza del vincolo associativo e motivare l'applicazione di misure cautelari.
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