Sentenza del 03/06/2015 n. 11427 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che l'adesione della società alle definizioni agevolate previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 15, non impedisse all'Amministrazione di verificare la spettanza del credito IVA indicato in dichiarazione e di contestarne l'inesistenza. Secondo l'Ufficio, il condono incide sui debiti tributari o sulla lite potenziale, ma non determina automaticamente il riconoscimento dei crediti vantati dal contribuente verso il Fisco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che sia il condono tombale ex art. 9 sia la definizione della lite potenziale ex art. 15 della L. n. 289 del 2002 non impediscono all'Ufficio di accertare l'inesistenza o l'insussistenza dei crediti IVA esposti dal contribuente. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa Commissione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9
"La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini ... dell'imposta sul valore aggiunto"
La definizione automatica incide sui debiti tributari, ma non attribuisce al contribuente un diritto incontestabile ai rimborsi o ai crediti dichiarati. L'Ufficio conserva il potere di verificare se il credito esista effettivamente.
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10
La norma preclude l'accertamento dei debiti tributari del contribuente condonato, ma non impedisce di accertare l'inesistenza dei crediti posti a fondamento di richieste di rimborso.
L. n. 289 del 2002, art. 15
La definizione riguarda la lite potenziale o il debito oggetto dell'azione accertativa e non comporta il riconoscimento dei crediti d'imposta dichiarati. Tali crediti restano autonomi e contestabili dall'Amministrazione.
Art. 360 c.p.c., n. 3
È stato dedotto il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme sul condono fiscale.
Corte costituzionale, ordinanza n. 340 del 2005
Il condono riguarda i debiti tributari e non obbliga l'Erario a riconoscere o rimborsare crediti inesistenti; sono quindi ammissibili accertamenti diretti a dimostrare l'insussistenza del credito.
Corte di giustizia UE, 17 luglio 2008, causa C-132/06
Una normativa nazionale che comporti una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili è incompatibile con il diritto dell'Unione. La disciplina del condono deve quindi essere interpretata in modo da non impedire i controlli sull'effettività delle operazioni e dei crediti IVA.
Cass. n. 22559 del 2008
L'adesione alla definizione ex art. 15 è incompatibile con la pretesa di ottenere il rimborso di crediti d'imposta asseritamente spettanti secondo il procedimento ordinario.
Massime di principio
- Il condono fiscale normalmente estingue o riduce il debito tributario, ma non trasforma automaticamente in validi i crediti d'imposta indicati dal contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare l'esistenza, la spettanza e l'ammontare dei crediti IVA anche quando l'annualità sia stata oggetto di condono o definizione agevolata.
- La definizione agevolata del debito e il diritto al rimborso o alla compensazione del credito sono rapporti distinti: il primo può essere definito, mentre il secondo resta soggetto a controllo.
- In presenza di operazioni inesistenti, il Fisco può negare il rimborso o il credito IVA e svolgere gli accertamenti necessari, anche dopo l'adesione al condono.
- L'adesione a una sanatoria comporta una scelta tra il regime agevolato e la prosecuzione ordinaria della controversia; non è generalmente possibile ottenere i vantaggi della definizione e, allo stesso tempo, far valere pretese creditorie incompatibili con essa.
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