Sentenza del 19/08/2015 n. 16950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva annullato le riprese fiscali relative a maggiori imposte dirette per gli anni 2001-2003 e a sanzioni amministrative per gli anni 2001-2005. Il ricorso si fondava, principalmente, sulla violazione delle norme in materia di accertamento tributario e sull'erronea applicazione dell'art. 191 cod. proc. pen., ritenuto dal giudice d'appello ostativo all'utilizzo dei dati bancari trafugati da un dipendente della LGT Bank di Vaduz e successivamente trasmessi alle autorità fiscali italiane tramite cooperazione internazionale. In via subordinata, l'Agenzia deduceva vizio di ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che, nel procedimento tributario, sono in linea di principio utilizzabili anche prove atipiche e dati bancari provenienti dall'estero, acquisiti tramite cooperazione tra autorità fiscali, purché non sussista una specifica previsione di inutilizzabilità o una violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. L'eventuale illecito commesso dal dipendente della banca estera e la violazione degli obblighi di riservatezza bancaria non comportano automaticamente l'inutilizzabilità dei dati, poiché il segreto bancario tutela interessi patrimoniali e non costituisce un diritto fondamentale opponibile al fisco. Spetta al giudice di merito verificare l'attendibilità dei dati e valutare le contestazioni del contribuente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 38, 39, 41 e 41-bis
L'amministrazione finanziaria può avvalersi di elementi comunque acquisiti e di dati idonei a fondare l'accertamento, anche mediante presunzioni.
Le norme consentono l'utilizzo, nell'accertamento delle imposte dirette, di elementi probatori non necessariamente acquisiti secondo forme tipiche, purché valutabili come indizi attendibili e coerenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 54 e 55
Sono utilizzabili i dati e le notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio.
Anche in materia IVA l'amministrazione può fondare l'accertamento su dati acquisiti con modalità atipiche, salvo specifici divieti di legge o lesioni di diritti fondamentali.
Art. 191 cod. proc. pen.
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
La Corte ha escluso l'applicazione automatica di tale regola al procedimento tributario, caratterizzato da autonomia rispetto al processo penale e da un diverso regime probatorio.
Art. 112 cod. proc. civ.
La censura per ultrapetizione è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
Direttiva 77/799/CEE
Le autorità competenti degli Stati membri scambiano ogni informazione atta a permettere un corretto accertamento delle imposte.
La cooperazione informativa tra Stati membri può comprendere dati bancari utili all'accertamento fiscale; la valutazione della loro efficacia probatoria spetta al giudice dello Stato ricevente secondo il diritto interno.
Direttiva 2011/16/UE, art. 18
La detenzione delle informazioni da parte di una banca non può costituire, di per sé, motivo per rifiutarne la comunicazione.
Il segreto bancario non può essere invocato come ostacolo assoluto allo scambio di informazioni fiscali tra autorità.
Costituzione, art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La tutela della riservatezza bancaria non può prevalere sull'obbligo tributario e sulle esigenze di contrasto all'evasione fiscale.
Legge n. 167 del 1990, artt. 2, 4 e 6
Per gli anni oggetto di causa, la normativa prevedeva obblighi dichiarativi e presunzioni di redditività collegati a trasferimenti di denaro o valori verso l'estero.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Il processo tributario presenta un regime probatorio autonomo, nel quale operano regole diverse da quelle del processo penale e sono ammesse presunzioni semplici.
Art. 654 cod. proc. pen. e art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000
La separazione tra giudizio penale e giudizio tributario impedisce di trasferire automaticamente nel contenzioso fiscale i divieti probatori propri del processo penale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, un documento o un dato acquisito irregolarmente non è automaticamente inutilizzabile: occorre una specifica previsione normativa di inutilizzabilità oppure la lesione di un diritto fondamentale di rango costituzionale.
- I dati bancari esteri ottenuti tramite cooperazione tra autorità fiscali possono essere utilizzati per l'accertamento anche se originariamente sottratti da un privato, salvo che il contribuente dimostri concrete ragioni di inattendibilità, alterazione o illegittimità rilevante.
- Il segreto bancario non costituisce, di regola, un diritto fondamentale del contribuente opponibile all'amministrazione finanziaria; prevalgono le esigenze di accertamento della capacità contributiva e di contrasto all'evasione.
- Anche un singolo elemento può fondare una presunzione tributaria, purché sia grave, preciso e concordante o comunque dotato di sufficiente attendibilità, secondo la valutazione del giudice di merito.
- Il contribuente deve poter contestare i dati e conoscerne il contenuto nel processo; il giudice deve verificare concretamente la loro attendibilità e non può considerarli automaticamente decisivi solo perché provenienti da un'autorità straniera.
- Le regole di inutilizzabilità proprie del processo penale non si applicano automaticamente all'accertamento e al processo tributario, che seguono un autonomo regime probatorio.
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