Cassazione Penale, Ordinanza n. 25893/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la condanna di primo grado per tentata violenza privata. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la condotta non integrasse la violenza privata tentata; 2) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per mancata valutazione degli elementi probatori e per asserita omessa risposta alle censure formulate in appello; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta non adeguatamente mitigata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, osservando che la Corte di appello aveva motivato correttamente sulla base del compendio probatorio, dal quale emergeva un tentativo di significativa compromissione della libertà di azione e di autodeterminazione della persona offesa tramite espressioni irridenti e minacciose. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché lamentava un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato e non indicava quali prove sarebbero state omesse. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché proponeva una lettura incompatibile con la nozione di violenza privata, che richiede un quid pluris rispetto alla minaccia, cioè la finalizzazione a comprimere la libertà di azione o autodeterminazione del soggetto passivo; la Corte ha inoltre richiamato le specificità del caso concreto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la pena era già stata motivatamente ritenuta congrua e molto contenuta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 c.p.
La violenza privata richiede una condotta violenta o minacciosa finalizzata a comprimere la libertà di azione o la capacità di autodeterminazione della persona offesa; integra il reato anche la condotta che renda disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto altrui.
art. 606 c.p.p.
Le censure di legittimità non possono risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto e del compendio probatorio, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e correttamente argomentata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di violenza privata non coincide con la mera minaccia: è necessario che la violenza o la minaccia siano dirette a comprimere o annullare la libertà di azione o di autodeterminazione del soggetto passivo.
- Integra violenza privata anche la condotta che, pur senza determinare una restrizione fisica della libertà personale, renda significativamente disagevole l'esercizio di una lecita modalità di esplicazione di un diritto della persona offesa.
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e a una nuova ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso che deduce un vizio di motivazione deve individuare in modo specifico le lacune o omissioni della sentenza impugnata e indicare gli elementi decisivi non valutati, non essendo sufficiente una critica generica.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile quando la decisione impugnata abbia fornito una motivazione congrua sulla modestia della pena e sull'assenza di elementi ulteriormente mitiganti.
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