Cassazione Civile, Ordinanza n. 36839/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, fondato su indici presuntivi di capacità contributiva quali il possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper e due immobili oltre l’abitazione principale. La Commissione tributaria regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado sfavorevole. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma successivamente, in data 3 agosto 2021, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all’Avvocatura dello Stato, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016, e di avere versato tutte le somme dovute secondo la documentazione allegata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva provato l’integrale pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese, osservando che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, e ha rilevato che non sussistevano i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato solo per descrivere il fondamento dell’avviso di accertamento sintetico impugnato; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016
La Corte lo considera titolo della definizione agevolata che, una volta provata l’integrale corresponsione di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo.
art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/2000
Richiamato come base della trattazione camerale dell’ordinanza.
Cass. n. 24083 del 2018
Citata per affermare che, nella specie, non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata, quando accompagnata dalla prova dell’integrale pagamento di quanto dovuto, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
- La rinuncia al ricorso, ove intervenuta in presenza di definizione agevolata perfezionata, conduce all’estinzione del processo.
- Quando la definizione agevolata assorbe integralmente il costo del processo, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se mancano i relativi presupposti processuali.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia e cessazione della materia del contendere, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso originariamente proposti.
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