Sentenza n. 1116/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della carta del docente e l'assegnazione di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3035/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, notificata al Ministero il 28 giugno 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'emissione della carta del docente in favore del ricorrente e all'assegnazione sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo, attestato il 27 gennaio 2025, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo esecutivo, in conformità al relativo dispositivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà svolgere l'incarico obbligatoriamente e senza compenso aggiuntivo, ritenendosi l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 189,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l'Amministrazione non esegue il titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di adempiere entro un termine assegnato, verificati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega a soggetto dotato delle necessarie competenze.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
- Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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