Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 705/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1899/2025 (R.G. n. 3055/2020) del Tribunale di Nocera Inferiore resa il 30.05.2025 e pubblicata 03/06/2025;

Giustizia amministrativa202501682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Scafati al pagamento di euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre contributo unificato, marca da bollo, spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Hanno dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata corresponsione delle somme. Hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza e al rimborso del contributo unificato, chiedendo altresì che il commissario fosse incaricato di pagare anche tali somme in caso di mancata esecuzione spontanea.

La decisione

Il TAR ha verificato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 3 giugno 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre accertato la mancata esecuzione mediante pagamento delle somme dovute. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Comune di provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa, nel rispetto dell'art. 159, comma 5, TUEL. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha escluso dal credito eseguibile in ottemperanza le spese non funzionali all'introduzione del giudizio, come le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Ha condannato il Comune al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio di ottemperanza, oltre IVA, CPA, spese forfettarie e contributo unificato, ma ha respinto la richiesta di incaricare il commissario ad acta del pagamento di tali spese ulteriori: i poteri commissariali restano circoscritti all'esecuzione del titolo azionato e non comprendono l'esecuzione della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, per la quale occorrono gli ordinari strumenti esecutivi o un ulteriore ricorso ex artt. 112-115 c.p.a.

Norme richiamate

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    Limita i poteri del commissario ad acta rispetto alle somme impignorabili e impone il rispetto della disciplina prevista per le somme escluse dall'esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159 TUEL.
  • I poteri del commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza sono circoscritti all'esecuzione del titolo giudiziale azionato e non comprendono il pagamento della condanna alle spese del medesimo giudizio di ottemperanza; per quest'ultima condanna occorrono gli ordinari strumenti esecutivi oppure un autonomo giudizio di ottemperanza.
  • Quando il creditore sceglie il giudizio di ottemperanza anziché l'esecuzione civile, non sono ripetibili in tale sede le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, comprese le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.