Cassazione Penale, Sentenza n. 29124/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p., nonché degli artt. 678 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21/10/2021 al difensore di fiducia (avv. Sandro ALIMONTI) e all'interessato. In sostanza si censura che, pur essendo stato nominato difensore di fiducia l'avv. Alimonti il 3/12/2019, il decreto di fissazione dell'udienza indicava e notificava l'avviso al difensore precedentemente nominato (avv. Andrea BORGHERESI), lesione che ha impedito il corretto esercizio del contraddittorio e del diritto ad avere il difensore di scelta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha accertato l'errore in procedendo e l'omessa notifica al difensore fiduciario vigente (avv. Sandro ALIMONTI), configurando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'indicazione che il nuovo procedimento si svolga nel pieno contraddittorio delle parti e previa regolare notifica degli avvisi di legge.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il criterio di rinvio applicabile al procedimento di sorveglianza riguardo alla disciplina delle udienze camerali; la sua violazione è stata contestata in relazione all'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato per il rinvio al disposto dell'art. 666, comma 3; quindi rilevante per la corretta procedura di fissazione e comunicazione dell'udienza in materia di esecuzione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua la nullità assoluta per la violazione del diritto al contraddittorio; la Corte lo applica per qualificare l'omessa notifica al difensore di fiducia come nullità insanabile.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma le conseguenze della nullità assoluta e costituisce base per l'annullamento con rinvio del provvedimento, come disposto dalla Corte.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Citato nella motivazione per spiegare che la presenza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato perché il ricorso denunciava un error in procedendo; ciò ha consentito alla Corte di Cassazione di esaminare anche il fatto e gli atti processuali.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Indicano la regola per l'annullamento con rinvio in caso di nullità relativa al contraddittorio; la Corte le applica per giustificare il rinvio al Tribunale di sorveglianza.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (menzione giurisprudenziale)
Riferimento interpretativo: la Corte ricorda che la mancata possibilità di avere il difensore di propria scelta è lesiva del diritto garantito dall'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato costituisce nullità assoluta (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e non è sanata dalla presenza in udienza di un difensore d'ufficio o sostituto.
- Quando sia denunciato un error in procedendo (art. 606, comma 1, lett. c)), la Corte di Cassazione può esaminare anche i fatti e gli atti per ricostruire la vicenda processuale e valutare la sussistenza della nullità.
- Se è accertata una nullità assoluta che abbia inciso sul contraddittorio, la corretta misura è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il procedimento si svolga nel pieno contraddittorio e con le regolari notifiche.
- Il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta è costituzionalmente e convenzionalmente protetto: il giudice deve rispettare la nomina del difensore fiduciario e notificare a quest'ultimo gli avvisi processuali.
- Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, la regolarità delle notifiche alle difese è essenziale; eventuali modifiche nella rappresentanza devono essere annotate e la notifica deve essere eseguita al difensore effettivamente nominato al momento dell'atto.
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