Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29124/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p., nonché degli artt. 678 e 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 21/10/2021 al difensore di fiducia (avv. Sandro ALIMONTI) e all'interessato. In sostanza si censura che, pur essendo stato nominato difensore di fiducia l'avv. Alimonti il 3/12/2019, il decreto di fissazione dell'udienza indicava e notificava l'avviso al difensore precedentemente nominato (avv. Andrea BORGHERESI), lesione che ha impedito il corretto esercizio del contraddittorio e del diritto ad avere il difensore di scelta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha accertato l'errore in procedendo e l'omessa notifica al difensore fiduciario vigente (avv. Sandro ALIMONTI), configurando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. Per tale motivo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'indicazione che il nuovo procedimento si svolga nel pieno contraddittorio delle parti e previa regolare notifica degli avvisi di legge.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il criterio di rinvio applicabile al procedimento di sorveglianza riguardo alla disciplina delle udienze camerali; la sua violazione è stata contestata in relazione all'omessa comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiamato per il rinvio al disposto dell'art. 666, comma 3; quindi rilevante per la corretta procedura di fissazione e comunicazione dell'udienza in materia di esecuzione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua la nullità assoluta per la violazione del diritto al contraddittorio; la Corte lo applica per qualificare l'omessa notifica al difensore di fiducia come nullità insanabile.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Conferma le conseguenze della nullità assoluta e costituisce base per l'annullamento con rinvio del provvedimento, come disposto dalla Corte.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione per spiegare che la presenza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato perché il ricorso denunciava un error in procedendo; ciò ha consentito alla Corte di Cassazione di esaminare anche il fatto e gli atti processuali.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Indicano la regola per l'annullamento con rinvio in caso di nullità relativa al contraddittorio; la Corte le applica per giustificare il rinvio al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (menzione giurisprudenziale)

    Riferimento interpretativo: la Corte ricorda che la mancata possibilità di avere il difensore di propria scelta è lesiva del diritto garantito dall'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato costituisce nullità assoluta (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e non è sanata dalla presenza in udienza di un difensore d'ufficio o sostituto.
  • Quando sia denunciato un error in procedendo (art. 606, comma 1, lett. c)), la Corte di Cassazione può esaminare anche i fatti e gli atti per ricostruire la vicenda processuale e valutare la sussistenza della nullità.
  • Se è accertata una nullità assoluta che abbia inciso sul contraddittorio, la corretta misura è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, affinché il procedimento si svolga nel pieno contraddittorio e con le regolari notifiche.
  • Il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta è costituzionalmente e convenzionalmente protetto: il giudice deve rispettare la nomina del difensore fiduciario e notificare a quest'ultimo gli avvisi processuali.
  • Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, la regolarità delle notifiche alle difese è essenziale; eventuali modifiche nella rappresentanza devono essere annotate e la notifica deve essere eseguita al difensore effettivamente nominato al momento dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.