Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23130/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per furto commesso con destrezza il 5/12/2014 (sottrazione di cinquanta "gratta e vinci" da una vetrinetta). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure principali: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello, con espressa domanda di visione in udienza del DVD delle videoregistrazioni e di escussione dell'imputato; 2) vizi di motivazione e illogicità nell'identificazione dell'imputato, basata sulla coincidenza del vestiario e sulle immagini, nonché mancata prova della "destrezza"; 3) vizio nel calcolo della pena e censura sull'eccessività della sanzione; 4) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi: (1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria era fondatamente motivata dal giudice di merito (assenza di prova di legittimo impedimento e rinuncia a presenziare da parte dell'imputato e del difensore); la visione in udienza del filmato non era necessaria e la copia del DVD era utilizzabile in assenza di censure specifiche sulla genuinità; (2) la valutazione identificativa non è manifestamente illogica e prendeva in considerazione anche tratti somatici oltre al vestiario; (3) l'aggravante della "destrezza" è stata adeguatamente motivata sulla base del comportamento rapido e approfittatore dell'imputato; (4) la pena, pur con lieve errore nel calcolo, non era illegale e la prescrizione non era maturata per effetto di interruzioni. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Individua il vizio dedotto in cassazione relativo alla motivazione e alla decisione impugnata; usato come parametro di ammissibilità e censura dei motivi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della decisione di legittimità ai soli punti necessari per il giudizio; la Corte si attiene ai limiti di enunciazione richiesti.

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha richiamato il principio che la rinnovazione è discrezionale e subordinata alla valutazione di incompletezza dell'istruttoria, valutazione non sindacabile se congruamente motivata.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Sancisce il principio di non tassatività dei mezzi di prova; giustifica l'utilizzazione di copie di documenti (anche videoregistrazioni) quando idonee e non contestate nella genuinità.

  • art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Prevede l'aggravante per il furto commesso con destrezza; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mediante motivazione sui comportamenti rapidi e approfittatori del reo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha valutato la congruità della pena applicata anche alla luce della personalità e delle pregresse condanne dell'imputato.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione e sulle cause di interruzione; la Corte ha rilevato che, nonostante le eccezioni, il termine di prescrizione non era decorso a causa di interruzioni.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.1 c.p.p.) è discrezionale: il giudice di merito deve verificare l'effettiva incompletezza probatoria e motivare la decisione; tale valutazione è difficile da riformare in cassazione se congruamente motivata.
  • Le copie di documenti (anche videoregistrazioni) possono essere utilizzate come prova ai sensi dell'art. 189 c.p.p. se non vi sono censure specifiche sulla loro genuinità o difetti tecnici che ne compromettano l'attendibilità.
  • La valutazione identificativa operata dal giudice di merito può legittimamente fondarsi su più elementi (vestiario, tratti somatici, comportamento) e non è sufficiente, in cassazione, una mera asserzione di possibile alternativa senza specifici elementi contrari.
  • L'aggravante della "destrezza" si applica quando la sottrazione si realizza con abilità, rapidità o approfittando di uno stato di disattenzione della vittima; la motivazione deve collegare i fatti concreti a tali elementi.
  • Le questioni di calcolo della pena richiedono specifici motivi di impugnazione: un errore non automaticamente rende la sentenza "illegale" se la pena rimane nel perimetro legale e congrua secondo l'art. 133 c.p.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione va valutata alla luce delle interruzioni del termine di prescrizione previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; affermare la prescrizione senza considerare le interruzioni è destinato a essere rigettato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.