Cassazione Penale, Sentenza n. 23130/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per furto commesso con destrezza il 5/12/2014 (sottrazione di cinquanta "gratta e vinci" da una vetrinetta). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure principali: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria richiesta in appello, con espressa domanda di visione in udienza del DVD delle videoregistrazioni e di escussione dell'imputato; 2) vizi di motivazione e illogicità nell'identificazione dell'imputato, basata sulla coincidenza del vestiario e sulle immagini, nonché mancata prova della "destrezza"; 3) vizio nel calcolo della pena e censura sull'eccessività della sanzione; 4) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi: (1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria era fondatamente motivata dal giudice di merito (assenza di prova di legittimo impedimento e rinuncia a presenziare da parte dell'imputato e del difensore); la visione in udienza del filmato non era necessaria e la copia del DVD era utilizzabile in assenza di censure specifiche sulla genuinità; (2) la valutazione identificativa non è manifestamente illogica e prendeva in considerazione anche tratti somatici oltre al vestiario; (3) l'aggravante della "destrezza" è stata adeguatamente motivata sulla base del comportamento rapido e approfittatore dell'imputato; (4) la pena, pur con lieve errore nel calcolo, non era illegale e la prescrizione non era maturata per effetto di interruzioni. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Individua il vizio dedotto in cassazione relativo alla motivazione e alla decisione impugnata; usato come parametro di ammissibilità e censura dei motivi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della decisione di legittimità ai soli punti necessari per il giudizio; la Corte si attiene ai limiti di enunciazione richiesti.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha richiamato il principio che la rinnovazione è discrezionale e subordinata alla valutazione di incompletezza dell'istruttoria, valutazione non sindacabile se congruamente motivata.
art. 189 cod. proc. pen.
Sancisce il principio di non tassatività dei mezzi di prova; giustifica l'utilizzazione di copie di documenti (anche videoregistrazioni) quando idonee e non contestate nella genuinità.
art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.
Prevede l'aggravante per il furto commesso con destrezza; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante mediante motivazione sui comportamenti rapidi e approfittatori del reo.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha valutato la congruità della pena applicata anche alla luce della personalità e delle pregresse condanne dell'imputato.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione e sulle cause di interruzione; la Corte ha rilevato che, nonostante le eccezioni, il termine di prescrizione non era decorso a causa di interruzioni.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.1 c.p.p.) è discrezionale: il giudice di merito deve verificare l'effettiva incompletezza probatoria e motivare la decisione; tale valutazione è difficile da riformare in cassazione se congruamente motivata.
- Le copie di documenti (anche videoregistrazioni) possono essere utilizzate come prova ai sensi dell'art. 189 c.p.p. se non vi sono censure specifiche sulla loro genuinità o difetti tecnici che ne compromettano l'attendibilità.
- La valutazione identificativa operata dal giudice di merito può legittimamente fondarsi su più elementi (vestiario, tratti somatici, comportamento) e non è sufficiente, in cassazione, una mera asserzione di possibile alternativa senza specifici elementi contrari.
- L'aggravante della "destrezza" si applica quando la sottrazione si realizza con abilità, rapidità o approfittando di uno stato di disattenzione della vittima; la motivazione deve collegare i fatti concreti a tali elementi.
- Le questioni di calcolo della pena richiedono specifici motivi di impugnazione: un errore non automaticamente rende la sentenza "illegale" se la pena rimane nel perimetro legale e congrua secondo l'art. 133 c.p.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione va valutata alla luce delle interruzioni del termine di prescrizione previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; affermare la prescrizione senza considerare le interruzioni è destinato a essere rigettato.
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