Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio davanti al Tribunale di Parma un avvocato aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali nei confronti del cliente. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo dunque insussistente il credito azionato, e ha poi compensato le spese di lite. Il soccombente sulle sole spese ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché non ricorrevano i presupposti previsti dalla norma: non vi era soccombenza reciproca, né assoluta novità della questione, né mutamento giurisprudenziale; inoltre il provvedimento di compensazione era privo di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è consentita solo in presenza di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Nel caso concreto il ricorrente era risultato vittorioso nel merito per l’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e il Tribunale non aveva indicato altre ragioni idonee a giustificare la compensazione. Perciò l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Parma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nelle spese di lite
art. 92, comma 2, c.p.c.
consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, solo in caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, nel testo ratione temporis applicabile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di decisione in camera di consiglio
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha modificato l’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile
L. 10 novembre 2014, n. 162
legge di conversione che ha recepito la modifica dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Nel regime applicabile dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite in assenza di soccombenza reciproca è ammissibile solo in presenza di presupposti tipizzati, da interpretare restrittivamente.
- La sola soccombenza della parte vittoriosa sul capo delle spese non basta a giustificare la compensazione: il giudice deve indicare specificamente la ricorrenza della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
- La decisione di compensazione delle spese deve trovare effettivo supporto motivazionale nel provvedimento; in mancanza, la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
- Quando la parte risulta vittoriosa nel merito e non ricorrono i presupposti legali per derogare al principio di soccombenza, le spese non possono essere compensate arbitrariamente.
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