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Sentenza

Sentenza n. 1498/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 24.06.2024 all’esito del procedimento RG n. 1240/2023.

Giustizia amministrativa202502552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 522/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui e per gli anni scolastici individuati nella sentenza, condannando il Ministero a metterla a disposizione. L'Amministrazione aveva eseguito il giudicato soltanto quanto alle spese di giudizio, senza dimostrare la materiale corresponsione della Carta docente. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato integralmente eseguito e che non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con il compito di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'attuazione del giudicato e di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni era ampiamente decorso, sicché non costituiva ostacolo all'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    pagamento in “conto sospeso”

    Può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per assicurare l'esecuzione della condanna pecuniaria.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione novellatrice dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quanto alla decorrenza della penalità di mora.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l'amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale a un giudicato, anche se abbia adempiuto a una componente accessoria della pronuncia, come la condanna alle spese, senza attuare il capo principale relativo all'attribuzione del beneficio riconosciuto al privato.
  • Quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni, l'amministrazione non può opporre tale termine quale ostacolo all'esecuzione in sede di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia entro un termine successivo.
  • In presenza di un ritardo nell'esecuzione del giudicato relativo a somme dovute, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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