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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1517

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili

Normativa europea32018R1517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 specifica le modalità operative di applicazione del regolamento (UE) 2018/581, che ha introdotto una sospensione temporanea dei dazi autonomi per alcune merci destinate agli aeromobili. In particolare, individua con precisione i codici NC delle merci ammissibili e riconosce una serie di certificati equivalenti al modulo 1 dell’AESA ai fini della prova richiesta in dogana. L’atto ha natura tecnica e si inserisce nel quadro della tariffa doganale comune e della disciplina aeronautica, con efficacia uniforme in tutti gli Stati membri.

Stabilisce l’elenco delle merci e dei certificati equivalenti rilevanti per l’applicazione della sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su talune merci destinate ad aeromobili.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e nelle parti degli stessi, limitatamente a quelle individuate nell’allegato I tramite voci, sottovoci e codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Si applica inoltre, ai fini probatori, ai certificati di riammissione in servizio considerati equivalenti al modulo 1 dell’AESA elencati nell’allegato II. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione

Il regolamento precisa gli aspetti applicativi del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su talune merci destinate ad aeromobili. La Commissione, richiamando la necessità di identificare con esattezza i prodotti interessati e di definire la documentazione ammissibile, adotta due allegati tecnici: uno per i codici NC delle merci e uno per i certificati equivalenti al modulo 1 dell’AESA.

Finalità e contesto normativo

La sospensione dei dazi si applica soltanto a specifiche merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e parti degli stessi. Per rendere operativa la misura, il regolamento di esecuzione stabilisce un elenco vincolante di merci individuate tramite la nomenclatura combinata, così da consentire alle autorità doganali una verifica uniforme e basata su codici tariffari precisi.

Inoltre, per accedere al beneficio doganale, il regolamento richiede la presentazione di un certificato di omologazione del tipo, in particolare il certificato di riammissione in servizio (modulo 1) dell’AESA o un certificato equivalente. Poiché l’AESA ha concluso accordi bilaterali per la sicurezza aerea o accordi tecnici di lavoro con alcuni paesi terzi, la Commissione ritiene opportuno riconoscere come equivalenti anche i certificati rilasciati da determinate autorità aeronautiche extra-UE.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente:

  • le merci elencate nell’allegato I, identificate per capitoli, voci, sottovoci e codici NC;
  • la prova documentale rappresentata dai certificati equivalenti indicati nell’allegato II;
  • l’uso doganale della disciplina di sospensione prevista dal regolamento (UE) 2018/581.

Il regolamento non introduce una disciplina generale dei dazi, ma opera come atto di esecuzione tecnico che chiarisce quali merci e quali documenti consentono di accedere al regime agevolato. La sua efficacia è uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Elenco delle merci interessate

L’allegato I contiene una lista ampia di prodotti, suddivisi per capitoli della nomenclatura combinata. Vi rientrano, tra gli altri:

  • prodotti chimici e materie prime industriali;
  • materie plastiche, gomma, tessili e pellami;
  • vetro, ceramica, metalli e loro manufatti;
  • componenti meccanici, elettrici ed elettronici;
  • strumenti, apparecchiature e parti destinate all’impiego aeronautico;
  • talune voci indicate come "tutte le voci" per specifici capitoli.

L’allegato svolge una funzione essenziale per la corretta classificazione doganale, poiché la sospensione opera solo per i codici espressamente compresi nell’elenco.

Certificati equivalenti al modulo 1 dell’AESA

L’allegato II elenca le autorità aeronautiche e i certificati che devono essere considerati equivalenti al modulo 1 dell’AESA. Tra i certificati richiamati figurano, a titolo esemplificativo:

  • AW FORM 1 delle Joint Aviation Authorities;
  • FAA Form 8130-3 della Federal Aviation Administration (USA);
  • TCCA FORM ONE e TCCA 24-0078 di Transport Canada Civil Aviation;
  • Form F-100-01 (SEGVOO 003) del Brasile;
  • SHGM FORM 1 della Turchia;
  • CASA FORM 1 dell’Australia;
  • documenti rilasciati da Singapore, Giappone, Cina, Hong Kong, Vietnam, Indonesia, Filippine, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Federazione russa e Marocco, secondo le denominazioni indicate nell’allegato.

Tali documenti sono rilevanti ai fini della dimostrazione del requisito richiesto per ottenere la sospensione dei dazi. Il testo distingue espressamente i modelli e, in alcuni casi, ammette più formulari per la medesima autorità.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Elenco delle merci ammissibili alla sospensione dei dazi

L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che elenca le voci, sottovoci e codici della nomenclatura combinata delle merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581. L’elenco copre numerosi capitoli NC, tra cui materie prime, componenti, articoli tecnici e prodotti destinati all’impiego aeronautico.

Certificati equivalenti al modulo 1 dell’AESA

L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che elenca i certificati da considerare equivalenti al modulo 1 dell’AESA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581. Tali certificati, rilasciati da autorità aeronautiche di paesi terzi o organismi indicati, possono essere presentati alle autorità doganali per dimostrare il requisito documentale richiesto per fruire della sospensione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganaletrasporti aereinomenclatura combinata

Testo integrale

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