Regolamento (UE) 2018/1602
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, aggiornando la nomenclatura combinata e le relative aliquote della tariffa doganale comune. L’intervento recepisce riduzioni tariffarie concordate a livello internazionale o unionale, adegua i codici NC all’evoluzione tecnologica e commerciale e introduce/precisa numerose sottovoci e note complementari. La struttura aggiornata si applica dal 1o gennaio 2019 e costituisce il riferimento operativo per la classificazione doganale delle merci nell’UE.
Modifica della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune dell'UE, con aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori economici che importano o esportano merci soggette alla nomenclatura combinata (NC) e alla tariffa doganale comune, in particolare ai fini della classificazione doganale, delle aliquote dei dazi, delle statistiche del commercio estero e delle misure di politica commerciale collegate. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2019; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo non introduce esclusioni generali, ma interviene in modo puntuale sulla NC e sugli allegati tariffari.
Modifica della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune
Il regolamento aggiorna in modo sostanziale l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che costituisce la base della nomenclatura combinata (NC) e della tariffa doganale comune dell’Unione. L’intervento risponde all’esigenza di semplificazione e modernizzazione della classificazione doganale, nonché di allineamento a sviluppi commerciali, tecnologici e statistici.
Finalità e contesto normativo
I considerando chiariscono che la NC serve contemporaneamente alle esigenze tariffarie, statistiche e di politica commerciale dell’Unione. La Commissione interviene per:
- recepire la progressiva riduzione dei dazi per le banane fresche, in attuazione della decisione 2011/194/UE del Consiglio;
- dare esecuzione agli impegni relativi all’ITA 2, conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio;
- eliminare codici obsoleti e introdurre nuove sottovoci per un migliore monitoraggio di specifiche merci;
- adeguare elenchi e note tecniche relativi a denominazioni comuni internazionali, prodotti farmaceutici intermedi e altre categorie esenti da dazio.
Ambito applicativo e portata pratica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La sua rilevanza pratica è ampia per importatori, esportatori, spedizionieri, doganalisti e operatori fiscali, perché incide sulla classificazione doganale delle merci, sulla determinazione dei dazi, sull’eventuale applicazione di esenzioni o sospensioni, nonché sulle misure agricole e di politica commerciale collegate.
Regole generali di classificazione della NC
La parte I dell’allegato ribadisce le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata:
- i titoli delle sezioni, dei capitoli e dei sottocapitoli hanno valore indicativo;
- la classificazione deriva primariamente dal testo delle voci e delle note;
- le merci incomplete o smontate possono essere classificate come il prodotto completo se ne presentano le caratteristiche essenziali;
- le merci miste o composte si classificano secondo i criteri del carattere essenziale o, in mancanza, secondo la voce più specifica o quella posta per ultima in ordine numerico;
- per confezioni e contenitori si applicano regole specifiche, con possibile classificazione insieme alla merce contenuta.
Regole generali relative ai dazi
Il regolamento conferma che:
- i dazi convenzionali si applicano, di regola, alle merci importate originarie dei Paesi parti dell’GATT o di accordi MFN conclusi dall’Unione, e si applicano anche alle merci di Paesi terzi salvo eccezioni;
- tali dazi convenzionali sono applicabili dal 1o gennaio 2019;
- i dazi autonomi indicati in nota si applicano se inferiori a quelli convenzionali;
- restano possibili dazi autonomi speciali o preferenziali derivanti da accordi;
- gli Stati membri possono applicare altri dazi diversi da quelli della tariffa doganale comune quando ciò sia giustificato dal diritto dell’Unione;
- sono disciplinati elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M), nonché regole di calcolo per i dazi specifici sul capitolo 22 e per i valori minimi o massimi.
Trattamenti tariffari speciali: navi, piattaforme e aeromobili civili
La NC prevede sospensioni o esenzioni da dazi per prodotti destinati:
- a navi specificamente indicate, per costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione;
- a piattaforme di perforazione o sfruttamento, comprese quelle fisse, galleggianti o sommergibili;
- ad aeromobili civili e ad apparecchiature al suolo per addestramento al volo a usi civili. Per questi regimi operano condizioni di controllo della destinazione ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per taluni aeromobili registrati si applica una semplificazione documentale specifica.
Prodotti farmaceutici, diagnostici e sanitari
Numerose disposizioni mantengono l’esenzione da dazio per medicinali, principi attivi e prodotti sanitari. In particolare:
- i prodotti farmaceutici identificati da DCI, i loro sali, esteri e idrati, nonché determinati intermedi farmaceutici, beneficiano dell’esenzione quando ricompresi negli allegati dedicati;
- sono esenti anche diversi prodotti del capitolo 30, inclusi vaccini, antisieri, prodotti immunologici, preparazioni medicinali e alcuni dispositivi o materiali sanitari specifici della voce 3006;
- il testo richiama definizioni tecniche per distinguere prodotti miscelati, non miscelati, preparazioni presentate in dosi e integratori alimentari classificabili nel capitolo 30 o 21 a seconda dei casi.
Merci agricole e alimentari: struttura tariffaria molto articolata
Gran parte del regolamento è dedicata alle merci agricole e alimentari, con una tariffa estremamente dettagliata. Il testo disciplina in modo minuzioso:
- animali vivi, carni e frattaglie;
- pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici;
- latte, derivati del latte, uova, miele;
- ortaggi, frutta, cereali, semi oleosi e piante industriali;
- zuccheri, cacao, preparazioni a base di cereali, frutta e ortaggi;
- bevande, alcoli, aceti, preparazioni alimentari diverse e alimenti per animali. Le note complementari definiscono spesso criteri oggettivi di classificazione, basati su peso, contenuto in grassi, acqua, zuccheri, proteine, titolo alcolometrico, stato di conservazione o tipologia di taglio/prodotto. Questo è particolarmente rilevante per le merci soggette a classificazione doganale e per la corretta applicazione delle aliquote specifiche.
Agricoltura, zuccheri e prodotti con elementi agricoli
Il regolamento contiene numerose regole su elementi agricoli e dazi addizionali, soprattutto per zuccheri e farine. In particolare:
- i prodotti del capitolo 17 e 18 possono essere assoggettati a EA determinati secondo il contenuto medio di componenti lattiero-caseari, saccarosio, isoglucosio, glucosio, amido o fecola;
- sono disciplinati gli zuccheri greggi, gli zuccheri bianchi, gli sciroppi di zucchero, lo sciroppo di inulina e l’isoglucosio;
- il testo stabilisce criteri analitici di misurazione, tra cui metodi HPLC e rifrattometria.
Prodotti chimici, materie plastiche e gomma
I capitoli 28, 29, 32, 38 e 39 aggiornano numerosi codici per prodotti chimici inorganici e organici, preparazioni chimiche, materiali plastici e gomma. Sono presenti:
- definizioni tecniche di composti chimici, isotopi, sali e derivati;
- numerose sottovoci esenti per specifiche molecole, intermedi e preparazioni;
- regole di classificazione per polimeri, copolimeri, resine, siliconi e forme primarie;
- disposizioni su miscele, additivi, catalizzatori, prodotti chimici residuali, insetticidi, disinfettanti, preparazioni per la pulizia e articoli in plastica o gomma.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o gennaio 2019. Per gli operatori doganali, ciò significa che la nuova NC e le nuove aliquote di riferimento si applicano alle operazioni effettuate da tale data, mentre la pubblicazione ufficiale segna il momento dal quale il testo diventa giuridicamente vigente nell’ordinamento dell’Unione.
Impatto operativo per professionisti italiani
Per avvocati, commercialisti e consulenti doganali il regolamento è rilevante soprattutto per:
- la corretta classificazione tariffaria delle merci;
- la verifica di esenzioni, sospensioni e regimi preferenziali;
- la determinazione dei dazi convenzionali, agricoli e specifici;
- la gestione delle pratiche import/export e dei controlli doganali;
- la valutazione di eventuali effetti fiscali indiretti collegati alla classificazione NC.
In sintesi, il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna in modo esteso il quadro tariffario e classificatorio dell’Unione, con effetti concreti e immediati sulla dogana e sul commercio internazionale delle merci.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento 2658/87
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Ne consegue l’aggiornamento completo della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune, comprensiva delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali.
Decorrenza temporale e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Aggiornamento dei codici NC e adeguamento tecnico della NC
Il considerando evidenzia la modernizzazione della nomenclatura combinata per semplificazione normativa, con cancellazione di codici obsoleti, introduzione di nuove sottovoci e armonizzazione delle diverse versioni linguistiche. Tra gli interventi specifici figurano nuove sottovoci per il monitoraggio di merci particolari, in particolare i laminati per corpi di lattine per bevande e per chiusure/linguette in alluminio (capitolo 76, nuova nota complementare 2).
Riduzione progressiva dei dazi per banane fresche e prodotti ITA 2
La modifica della NC è adottata anche per recepire la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, in conformità alla decisione 2011/194/UE del Consiglio, e per i prodotti oggetto dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA 2), in conformità alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio.
Aggiornamento di allegati tariffari e merci esenti o agevolate
Il regolamento aggiorna gli allegati tariffari relativi, tra l’altro, agli elenchi delle denominazioni comuni internazionali e dei prodotti farmaceutici intermedi esenti da dazio, nonché le voci con trattamento tariffario favorevole in ragione della natura o della destinazione delle merci. Rimangono centrali gli allegati agricoli, gli elenchi per l’esenzione farmaceutica e i codici TARIC.
Regole generali di classificazione e regole sui dazi
La parte I dell’allegato conferma e dettaglia le regole generali per l’interpretazione della NC: priorità del testo delle voci e delle note, criteri per merci incomplete, miste o composte, classificazione per analogia, regole per contenitori e imballaggi. Vengono inoltre ribadite le regole generali relative ai dazi, inclusi l’applicazione dei dazi convenzionali dal 1o gennaio 2019, la disciplina di elementi agricoli (EA), dazi addizionali su zucchero e farina, valori minimi/massimi e le modalità di conversione in valuta nazionale per gli Stati membri non partecipanti all’euro.
Trattamenti tariffari speciali per navi e aeromobili civili
Sono confermate sospensioni o esenzioni da dazio per prodotti destinati a navi determinate, piattaforme di perforazione o sfruttamento e aeromobili civili, con condizioni di controllo doganale della destinazione ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, e con specifiche semplificazioni per taluni aeromobili registrati.
Disciplina dei prodotti farmaceutici e dei prodotti sanitari
Il regolamento mantiene l’esenzione da dazio per categorie specifiche di prodotti farmaceutici, compresi principi attivi individuati tramite DCI, sali/esteri/idrati, intermedi farmaceutici e prodotti di talune sottovoci. Sono altresì ricompresi in esenzione o a trattamento agevolato numerosi prodotti farmaceutici, diagnostici e sanitari del capitolo 30 e della voce 3822.
Classificazione delle merci agricole e alimentari
Ampia parte della NC è dedicata a prodotti agricoli, alimentari e loro preparazioni, con numerose aliquote specifiche, esenzioni e definizioni tecniche (ad esempio per riso, cereali, carne, pesce, latticini, zuccheri, succhi, preparazioni alimentari e bevande alcoliche). Il regolamento conserva la logica di classificazione basata su composizione, tenore zuccherino, titolo alcolometrico, peso, grado di trasformazione e presentazione commerciale.
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