Cassazione Penale, Ordinanza n. 06664/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, originariamente emesso nel 1975 e confermato nel 1986. In concreto, il giudice di merito aveva ritenuto che, essendo l'interessato detenuto per espiazione dell'ergastolo e avendo già fruito di numerosi permessi premio, non vi fosse allo stato un interesse concreto e attuale alla revoca della misura, perché la questione avrebbe potuto essere rivalutata alla cessazione della pena detentiva. Con il ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato un interesse concreto e specifico alla rivalutazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura generica e solo parziale, perché non si confrontava con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla carenza di un interesse concreto e attuale alla revoca. Ha inoltre osservato che il riferimento del ricorrente ai benefici penitenziari era incompatibile con la contestuale ammissione di aver già fruito di numerosi permessi premio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
istanza di revoca ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale per detenzione non impedisce di proporre istanza di revoca, ma la domanda è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale, da allegare e comprovare.
art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione
Norma richiamata quale base dell'istanza di revoca della misura di prevenzione personale.
art. 616 c.p.p.
condanna ... al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la sanzione pecuniaria in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di misure di prevenzione personali, la detenzione per espiazione pena non rende automaticamente improponibile l'istanza di revoca della sorveglianza speciale; è però necessario allegare un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o parziali, senza confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento impugnato.
- L'interesse a ottenere la revoca di una misura di prevenzione deve essere specifico e non meramente astratto, e deve essere dimostrato dal richiedente, specie quando lo stato detentivo rende la misura non immediatamente eseguibile.
- La fruizione di benefici penitenziari può incidere sulla valutazione dell'interesse attuale alla revoca della misura di prevenzione, ove la prospettazione difensiva sia generica o contraddittoria.
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