Cassazione Penale, Sentenza n. 21828/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di promozione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per reati fine tra cui intestazioni fittizie e un'estorsione ai danni dei fratelli D'Agostino. Il ricorso articolava quattro motivi principali: (i) vizio di motivazione e violazione della legge nella valutazione dei gravi indizi circa la sua partecipazione alla cosca Piromalli, con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni e della portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (ii) censura specifica sulla configurazione dell'estorsione (art. 629 c.p.) e sulla ricostruzione delle intercettazioni relative ai D'Agostino; (iii) contestazione degli indizi relativi alle intestazioni fittizie per mancata prova della finalità elusiva (art. 512-bis c.p.); (iv) doglianza sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla mancata valutazione di elementi a favore della revoca o alleggerimento della misura (artt. 273 e 375 c.p.p.). Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti con argomentazioni analoghe.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che le critiche proposte costituiscono in sostanza una rivalutazione di merito del compendio indiziario senza allegare vizi logici manifesti o travisamenti decisivi delle prove. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova (impossibilità di rivedere il merito se non in presenza di travisamento indicato con specificità) e ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato una motivazione analitica e adeguata, valorizzando la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
art. 416-bis codice penale
Valutata la sussistenza di gravi indizi di partecipazione e di ruolo apicale nella cosca Piromalli sulla base della convergenza di dichiarazioni di collaboratori e di intercettazioni; la Cassazione non riequilibra il giudizio di merito se non in presenza di travisamento decisivo
art. 629 c.p.
Il Tribunale ha ritenuto provata la capacità indiziaria delle conversazioni a sostegno della contestata estorsione; la Corte ha ritenuto inammissibile la mera rivisitazione dell'interpretazione probatoria
art. 512-bis c.p.
art. 512-bis codice penale
Il giudice ha ritenuto che gli elementi indiziari dimostrassero la finalità elusiva nelle intestazioni fittizie; la censura difensiva è stata considerata generica e non idonea a scardinare la motivazione
art. 273 c.p.p.
art. 273 codice di procedura penale
Richiamato in relazione ai requisiti per la misura cautelare e alla necessità di motivare le esigenze cautelari; il Tribunale ha ritenuto sussistenti tali esigenze per la pericolosità sociale e l'inserimento nel sodalizio
art. 375 c.p.p.
art. 375 codice di procedura penale
Richiamato congiuntamente all'art. 273 in ordine alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha giudicato adeguata la valutazione del Tribunale
art. 275, comma 3 c.p.p.
art. 275 comma 3 codice di procedura penale
Rilevata la doppia presunzione prevista per talune ipotesi (tra cui reati di mafia), che aggravano l'onere per il ricorrente di dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari
art. 581 lett. c) c.p.p.
art. 581 lett. c) codice di procedura penale
Richiamato in tema di requisiti di specificità del ricorso; la Corte richiede che il ricorso non contenga censure meramente generiche
art. 585, comma 4 c.p.p.
art. 585 comma quarto codice di procedura penale
Sulla possibilità di depositare motivi aggiunti nei termini; la Corte ha richiamato la regola per affermare l'inammissibilità dei motivi nuovi se l'originario ricorso è generico
art. 616 c.p.p.
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.
art. 94 comma 1 ter e comma 1 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Disposto l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti connessi alla detenzione
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: per ottenere accoglimento è necessario allegare e dimostrare un travisamento manifesto e decisivo delle prove o vizi logici evidenti nella motivazione
- Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono avere forte valenza indiziaria se convergenti; le loro valutazioni restano sindacabili in Cassazione solo in presenza di errori logici manifesti o travisamenti
- Le doglianze generiche o ritagliate come mera rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in Cassazione; il rispetto dei requisiti formali e di specificità del ricorso è cruciale (art. 581 lett. c))
- In casi di reati associativi di tipo mafioso la presunzione di permanenza del pericolo (art. 275 c.p.p., comma 3) rende più difficile ottenere la revoca della misura cautelare senza elementi positivi e specifici contrari alle esigenze cautelari
- Per impugnare con successo la valutazione delle intercettazioni in sede di legittimità occorre indicare puntualmente il passaggio travisato e dimostrare che la diversa interpretazione sia decisiva per l'esito
- L'introduzione di motivi aggiunti non supera i limiti di ammissibilità se il ricorso originario è viziato per genericità; la tempestività e la specificità delle censure sono essenziali
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