Sentenza n. 1420/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 32011 del 18.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto che, a seguito del riesame amministrativo, la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego originario. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione della vicenda in via preliminare.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 luglio 2024 con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, relativa al percorso di abilitazione per una classe di concorso. Nel corso del giudizio il Ministero, all'esito del riesame, ha adottato un nuovo provvedimento riconoscendo il titolo estero come abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A045, previo superamento di misure compensative. Il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e ha chiesto la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dal riesame amministrativo intervenuto durante il processo e la controversia viene risolta in via preliminare, il giudice può compensare le spese di giudizio.
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