Sentenza n. 109/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione: della sentenza del Tribunale di Ancona n. 459/2023, depositata e resa pubblica il 22.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1173/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 459/2023, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo né corrisposto le somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato. Ha rilevato che il giudicato non era stato eseguito e che, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l'Amministrazione non aveva fornito alcuna giustificazione dell'inadempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario sarebbe stato attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e avrebbe dovuto provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari all'adempimento, anche tramite funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima della sua proposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile contro una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, in assenza di specifiche contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo quanto già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'adempimento, direttamente o tramite un funzionario delegato e con il supporto delle strutture organizzative competenti.
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