Sentenza del 01/07/2015 n. 6112 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Base imponibile - Cessione di ramo d'azienda - Determinazione del valore - Modalità - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la liquidazione di una maggiore imposta di registro calcolata sul valore del ramo d’azienda ceduto. Nell’atto di cessione il valore era stato indicato in euro 1, in ragione della gestione strutturalmente in perdita. L’Ufficio ha invece determinato il valore imponibile basandosi esclusivamente sulla differenza tra l’attivo e il passivo risultanti dal bilancio, senza considerare altri elementi o criteri di valutazione e senza notificare preventivamente un avviso di rettifica e liquidazione, impedendo così un contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta illegittima. Per determinare il valore di un ramo d’azienda non è sufficiente utilizzare automaticamente la differenza contabile tra attività e passività: devono essere valutati tutti gli elementi rilevanti, compresa la situazione economica dell’azienda e l’eventuale gestione in perdita. Inoltre, quando l’Amministrazione intende discostarsi dal valore dichiarato, deve procedere mediante un avviso di rettifica e liquidazione, garantendo al contribuente il necessario contraddittorio preventivo. La liquidazione effettuata senza tale procedimento e senza adeguata valutazione è quindi censurabile.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sul valore dei beni e delle aziende
Il valore imponibile deve essere determinato secondo una valutazione effettiva e complessiva dell’azienda o del ramo ceduto, non mediante il solo dato aritmetico risultante dalla contabilità.
Norme procedimentali sull’avviso di rettifica e liquidazione
Quando l’Ufficio ritiene non attendibile il valore dichiarato nell’atto, non può limitarsi a liquidare una maggiore imposta, ma deve motivare la rettifica con uno specifico atto e consentire al contribuente di interloquire preventivamente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Il contribuente deve avere la possibilità di conoscere e contestare preventivamente gli elementi posti a fondamento della maggiore imposta, soprattutto quando l’Amministrazione opera una rettifica del valore dichiarato.
Massime di principio
- Nella cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, il valore fiscale non può essere ricavato automaticamente dalla sola differenza tra attivo e passivo di bilancio: occorre una valutazione complessiva e concreta.
- La presenza di perdite consolidate e di una gestione economicamente negativa è un elemento rilevante per contestare una valorizzazione fiscale elevata o basata soltanto sui valori contabili.
- Se l’Amministrazione intende discostarsi dal valore indicato dalle parti, deve spiegare analiticamente le ragioni della rettifica e utilizzare il corretto procedimento di avviso di rettifica e liquidazione.
- Una maggiore imposta liquidata senza previa rettifica del valore e senza adeguato contraddittorio può essere annullata per difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali.
- Il contribuente dovrebbe documentare la situazione economica reale del ramo ceduto, incluse perdite, debiti, redditività, prospettive e altri elementi utili a dimostrare che il valore dichiarato è attendibile.
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