Ordinanza n. 2124/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento per l’annullamento - del decreto del 7 novembre 2025, con cui il Parco Archeologico di Pompei ha riammesso in gara Romeo Gestioni S.p.a. (doc. 1 – decreto del 7/11/2025) - della richiesta di chiarimenti sul costo della manodopera avanzata, dal Parco Archeologico di Pompei a Romeo Gestioni S.p.a. il 21 novembre 2025 (doc. 2 – lettera del 21/11/2025); -del verbale del 10 dicembre 2025 di valutazione di congruità dell’offerta di Romeo Gestioni S.p.a. (doc. 3 – verbale del 10/12/2025); - della proposta di aggiudicazione provvisoria (doc. 4 – proposta di aggiudicazione provvisoria); - del decreto n. 38 PA-POMPEI|24/02/2026, avente ad oggetto l’aggiudica-zione della Gara europea finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento del “Servizio di pulizia, di disinfezione e fornitura di prodotti per l’igiene del Parco Archeologico di Pompei e dei siti periferici annessi al parco”, CIG: B50E0B9586 (doc. 5 – determina di aggiudicazione), comunicata il successivo 26 febbraio 2026 (doc. 6 - comunicazione di aggiudicazione); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riammissione alla gara, verifica di congruità dell'offerta e aggiudicazione dell'accordo quadro per il servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene del Parco Archeologico di Pompei e dei siti periferici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Parco Archeologico di Pompei ha riammesso alla gara Romeo Gestioni S.p.A., le ha richiesto chiarimenti sul costo della manodopera, ha valutato congrua la relativa offerta, ha formulato la proposta di aggiudicazione e ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo emerge che le medesime censure erano già state proposte in un diverso giudizio e riproposte in appello davanti al Consiglio di Stato; non sono tuttavia specificati il contenuto puntuale dei motivi di legittimità né le singole violazioni dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La decisione è fondata sul rilievo che il giudizio d'appello concernente le medesime censure è stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 19 giugno 2026, n. 4934, che ha confermato la sentenza della Sezione n. 7114/2025. Il merito del ricorso non è stato deciso: è rimasta fissata l'udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato, in concreto, dall'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce delle circostanze sopravvenute e degli atti processuali disponibili, non risulti dimostrato il periculum in mora, anche se il giudizio di merito resta pendente.
- La definizione, con conferma della sentenza di primo grado, di un giudizio d'appello relativo alle medesime censure riproposte in un procedimento cautelare può escludere la sussistenza di un pregiudizio cautelare attuale, senza determinare di per sé la definizione del giudizio di merito ancora pendente.
- La fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito non viene meno per effetto del rigetto della domanda cautelare.
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