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Parere

Parere n. 149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla Sig.ra Maria Rosaria Picone contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione) per l’annullamento dell’art. 2, comma 1, del decreto n. 58 del 25 luglio 2013 a firma del Capo di Dipartimento Luciano Chiappetta in quanto dispone: “Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale così riservando i percorsi abilitanti speciali ai soli docenti precari con determinati requisiti”, attuativo di quanto disposto dall’art. 4, co. 1, letto c), del D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, nella parte in cui si escludono dall'ammissione ai P.A.S. (Percorsi Abilitativi Speciali) i docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato con istituzioni scolastiche pubbliche.; dell’art. 9, comma 2, del citato decreto, il quale si limita ad indicare “Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

Giustizia amministrativa201402223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio imponesse la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La domanda cautelare è stata assorbita.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 9, comma 2, del decreto n. 58 del 25 luglio 2013, relativo all’ammissione ai Percorsi Abilitativi Speciali (PAS).

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato le disposizioni del decreto n. 58 del 25 luglio 2013 nella parte in cui escludevano dall’ammissione ai Percorsi Abilitativi Speciali i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 e delle norme sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. È stata inoltre impugnata la disposizione relativa alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Nel corso del procedimento, la difesa della ricorrente ha dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione, poiché la ricorrente aveva raggiunto lo scopo perseguito attraverso un concorso.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della ricorrente, secondo cui lo scopo perseguito era stato raggiunto tramite concorso, determina il venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso e conduce alla declaratoria di improcedibilità.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati è assorbita per effetto della definizione del ricorso mediante declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, decreto n. 58 del 25 luglio 2013

    Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale

    La disposizione escludeva dai Percorsi Abilitativi Speciali i docenti già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola statale; la sua legittimità non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Art. 9, comma 2, decreto n. 58 del 25 luglio 2013

    Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

    La disposizione è stata impugnata, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato la legittimità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Art. 4, comma 1, lettera c), D.M. n. 81 del 25 marzo 2013

    È richiamato quale fondamento della disciplina attuativa relativa all’esclusione dei docenti a tempo indeterminato dai Percorsi Abilitativi Speciali; il parere non ne valuta il merito.

  • Art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di disparità di trattamento; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 27 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • L. n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente per dedurre la violazione delle norme sul procedimento; il Consiglio di Stato non ha esaminato tale censura.

  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario è stato definito applicando il principio dispositivo anche a tale rimedio giustiziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso quando risulti che l’utilità perseguita sia stata comunque conseguita.
  • Il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione assorbe la domanda cautelare proposta nel ricorso straordinario.

Impugnazione delle disposizioni sui Percorsi Abilitativi Speciali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente già titolare di un contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione. L’impugnazione concerneva l’art. 2, comma 1, del decreto n. 58 del 25 luglio 2013, attuativo dell’art. 4, comma 1, lettera c), del D.M. n. 81 del 25 marzo 2013, nella parte in cui escludeva dai Percorsi Abilitativi Speciali i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Era stato inoltre impugnato l’art. 9, comma 2, relativo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva lamentato:

  • la violazione degli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione;
  • la violazione della legge n. 241/1990 e delle norme sul giusto procedimento;
  • l’eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza e manifesta ingiustizia.

Il Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure. Con un precedente parere interlocutorio del 6 maggio 2015, la Sezione Seconda aveva disposto adempimenti istruttori a carico dell’amministrazione.

Sopravvenuto venir meno dell’interesse

Nel corso del procedimento, con comunicazione del 29 giugno 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la stessa non aveva più interesse alla definizione del giudizio, poiché aveva raggiunto lo scopo perseguito tramite concorso.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto decisiva la dichiarazione della parte ricorrente. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato la legittimità delle disposizioni impugnate né le censure costituzionali, procedimentali e di eccesso di potere dedotte dalla ricorrente.

Esito

Il parere ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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