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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6379/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello non abbia motivato la decisione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti richieste in appello e che ciò costituisca violazione di legge/difetto di motivazione. Avendo inoltre accertato che la prescrizione dei reati si è perfezionata il 05/08/2021, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Brenci era stato condannato per due reati di appropriazione indebita (originariamente contestata come truffa) per avere stornato premi assicurativi su conti a lui intestati, sottraendo somme dovute a un socio e danneggiando la IDI Assicurazioni S.p.A. In sede di appello il ricorrente aveva chiesto in modo specifico il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione rispetto a quella richiesta né ha giustificato il mancato riconoscimento anche d'ufficio. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura per difetto di motivazione e, rilevata la prescrizione dei reati (fatti commessi fino al 30/09/2013; termine legale 7 anni e 6 mesi maggiorato di periodi di sospensione complessivi per 127 giorni, con scadenza prescrizionale il 05/08/2021), ha annullato la sentenza senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata rispetto all'obbligo del giudice di appello di valutare le circostanze attenuanti richieste; se la richiesta è formulata in modo specifico il giudice deve confrontarsi e motivare l'accoglimento o il rigetto, anche quando potrebbe applicare le attenuanti d'ufficio

  • Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 (Rv. 279036)

    Principio secondo cui la mancata formulazione specifica della richiesta di attenuanti in appello esclude la censura per difetto di motivazione sull'applicazione d'ufficio; viceversa, se la richiesta è specifica il giudice deve motivare

  • Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019, Salerno)

    Principio analogo, con identica ratio, applicato al tema della sospensione condizionale della pena: il giudice deve motivare quando è chiamato a decidere su benefici richiesti in modo specifico

Massime di principio

  • Se l'imputato in appello chiede in modo specifico il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello ha il dovere di affrontare la questione e motivare l'accoglimento o il rigetto; la sola applicazione d'ufficio delle attenuanti richiede una motivazione.
  • La mancanza totale di motivazione sulla richiesta di attenuanti posta in appello può costituire motivo di annullamento in Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione.
  • Quando la Cassazione accerta l'errore di motivazione e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati il termine legale del reato, le eventuali sospensioni del corso della prescrizione e i giorni complessivi di sospensione processuale: errori nel calcolo possono incidere sull'esito del ricorso.
  • Per minimizzare il rischio di censura in Cassazione, in sede di appello è importante formulare richieste di benefici (attenuanti, sospensione condizionale, ecc.) in modo specifico e con riferimento a fatti concreti idonei a giustificarli.
  • Il principio giurisprudenziale: la tutela dei diritti dell'imputato richiede che le decisioni che incidono sul regime attenuante o sui benefici siano sempre adeguatamente motivate.

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