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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08431/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da un consigliere di amministrazione non esecutivo di una banca contro una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro irrogata da CONSOB per asserita violazione degli obblighi di comportamento nella prestazione di servizi di investimento, in relazione alla commercializzazione di obbligazioni bancarie subordinate. L’opponente aveva eccepito, in via preliminare, la decadenza dell’autorità dal potere sanzionatorio per tardività della contestazione, sostenendo che CONSOB fosse già a conoscenza dei fatti da anni, avendo ricevuto documentazione ispettiva di Banca d’Italia nel 2013 o al più nel febbraio 2014. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, annullando la sanzione, ritenendo che CONSOB avrebbe dovuto attivarsi già nel 2013-2014 e che la verifica ispettiva avviata solo nel 2016 fosse tardiva rispetto al termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF. CONSOB ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, perché la Corte territoriale aveva motivato richiamando profili diversi da quelli della sanzione impugnata; 2) falsa applicazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 L. 689/1981, per avere individuato erroneamente il dies a quo nella data in cui l’autorità avrebbe dovuto iniziare l’attività sanzionatoria; 3) falsa applicazione della disciplina del TUF in tema di offerta al pubblico e vigilanza, per avere confuso la vigilanza sui prospetti con quella sugli intermediari; 4) omesso esame del fatto che l’indagine di CONSOB sugli obblighi di profilatura era iniziata solo nell’11 dicembre 2015 e si era conclusa il 20 giugno 2016; 5) censura sulle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, assorbendo il quarto e il quinto, affermando che il giudice di merito aveva erroneamente anticipato il momento di decorrenza del termine di contestazione, sostituendosi all’autorità di vigilanza nella valutazione dell’opportunità e del tempo dell’indagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività della contestazione e la decadenza dal potere sanzionatorio secondo i principi di diritto indicati. È stata inoltre demandata al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 1, TUF

    Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l’autorità completa l’attività istruttoria finalizzata ad accertare l’illecito, non dal mero momento in cui acquisisce notizia materiale del fatto o riceve documentazione iniziale.

  • art. 195, comma 4, TUF

    È la norma che disciplina l’opposizione giurisdizionale avverso la sanzione amministrativa CONSOB.

  • art. 21, comma 1, lett. a), TUF

    Norma sostanziale richiamata nel provvedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 40, Regolamento Consob n. 16190 del 2007

    Richiamato come parametro degli obblighi di adeguatezza/profilatura nella distribuzione degli strumenti finanziari ai clienti.

  • art. 14, commi 2 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina della contestazione tempestiva degli illeciti amministrativi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di motivazione; la Corte afferma che la sentenza impugnata contiene comunque una motivazione esistente e comprensibile, pur se erronea in diritto.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato quale base dei motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 5 segg. e 94 segg. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte territoriale sulla vigilanza sui prospetti e sugli intermediari.

  • d.m. 55 del 2014

    Richiamato nel quinto motivo per contestare la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative CONSOB, ai fini della decorrenza del termine di contestazione, il momento rilevante non coincide con la mera acquisizione della notizia del fatto, ma con il completamento dell’attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell’infrazione.
  • La scelta se avviare o meno un’indagine rientra nella discrezionalità dell’autorità di vigilanza; il giudice può solo controllare che il procedimento sanzionatorio sia stato avviato e concluso in un tempo ragionevole, senza sostituirsi all’autorità nella valutazione ex post dell’opportunità dell’indagine.
  • Quando più autorità di vigilanza intervengono sul medesimo intermediario, la conoscenza degli esiti ispettivi o dei provvedimenti dell’una può rendere apprezzabili all’altra le irregolarità rilevanti, secondo una presunzione superabile in concreto.
  • Se l’intermediario è sottoposto ad amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, il momento in cui CONSOB può ragionevolmente apprezzare le irregolarità va correlato alla ricezione delle relazioni dei commissari, del comitato di sorveglianza o dei provvedimenti sanzionatori dell’altra autorità, non alla sola apertura della procedura o alla generica conoscenza di criticità aziendali.
  • La motivazione del giudice di merito non è mancante quando espone in modo comprensibile la propria ratio decidendi, anche se la ricostruzione giuridica adottata è errata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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