Sentenza n. 621/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2623 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 29.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121434 prot. AGEA.ASR.2019.0990683 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l’Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di sostegno nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.3
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno, nonché gli atti presupposti, consequenziali e, ove occorresse, la disposizione del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’Assessore, dell’Autorità di gestione, del Direttore del servizio competente o dell’Organismo pagatore. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha annullato in autotutela il provvedimento di rigetto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. ARGEA ha concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese sul presupposto della rimozione spontanea dell’atto, dell’assenza di un accertamento giudiziale dell’illegittimità e del conseguimento del risultato sostanziale anche senza il ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha adottato un provvedimento satisfattivo, annullando in autotutela l’atto di rigetto, almeno con riferimento alla fase procedimentale allora esistente. Quanto alle spese, ha accolto la richiesta della ricorrente applicando il principio della soccombenza virtuale. La rimozione spontanea dell’atto e la definizione bonaria possono incidere favorevolmente sulla quantificazione delle spese, in ragione del corretto comportamento processuale dell’amministrazione e dell’assenza di necessità di un accertamento giudiziale; non comportano però, in mancanza di un espresso accordo tra le parti, l’esclusione integrale delle spese. È stato inoltre ritenuto non decisivo l’argomento secondo cui il risultato sarebbe stato conseguito anche senza il ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, proposto in prossimità della scadenza del termine per impugnare. ARGEA è stata condannata al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se assolto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando il nuovo provvedimento soddisfa le ragioni del ricorrente almeno con riferimento alla fase procedimentale considerata.
- In caso di cessazione della materia del contendere per autotutela successiva alla proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, anche in assenza di un accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto.
- La spontanea rimozione dell’atto da parte dell’amministrazione può giustificare una riduzione della quantificazione delle spese in considerazione del comportamento processuale corretto e della definizione bonaria, ma non esclude radicalmente la condanna alle spese in mancanza di un espresso accordo tra le parti.
- L’argomento secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto senza il ricorso non è decisivo per escludere le spese quando l’autotutela è intervenuta soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, soprattutto se l’impugnazione è stata proposta in prossimità della scadenza del termine.
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