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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza nr. 440/2025, pubblicata il 14.07.2025, RG 113/2025, resa dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’accertamento in favore della ricorrente del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a cura della parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente a incentivare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la previsione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non sussistenti particolari motivi per disporre tale indennizzo, reputando sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto di procedibilità del ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto economico già accertato con la sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso considerato, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta può essere disposta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere; il commissario assume le funzioni su istanza del creditore e può adottare gli atti necessari all'esecuzione anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti.
  • La previsione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l'esecuzione.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si costituisce senza contestare la fondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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