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Sentenza

Sentenza n. 1142/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota provinciale di diniego della sospensione del procedimento PAUR, verbale della prima seduta della Conferenza di servizi, convocazione della Conferenza e determina di modifica non sostanziale dell'AIA dello stabilimento esistente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno impugnato gli atti relativi al procedimento di VIA finalizzato al rilascio del PAUR per un nuovo impianto destinato alla produzione di energia elettrica e termica presso lo stabilimento di Montello S.p.A., nonché la determina provinciale di modifica non sostanziale dell'AIA dell'impianto esistente. In via sostanziale, hanno chiesto di sospendere il procedimento relativo al nuovo impianto fino alla completa soluzione delle emissioni odorigene provenienti dallo stabilimento già operativo e fino alla conclusione del riesame dell'AIA. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che la Provincia avesse assunto posizioni difformi nella nota di diniego e nella Conferenza di servizi. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 29-octies e 29-nonies del d.lgs. 152/2006, degli artt. 9, 32 e 97 Cost., dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 1 l. 241/1990, nonché sviamento, contraddittorietà e carenza motivazionale, assumendo che non fosse razionale valutare il nuovo impianto prima della definizione del riesame dell'AIA dell'impianto esistente. Il terzo motivo contestava la validità temporale dell'AIA del 2015, il mancato completamento del riesame e la violazione del termine previsto dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, oltre alla violazione delle norme sulla partecipazione dei Comuni al procedimento. Il quinto motivo lamentava carenza di istruttoria e motivazione e violazione dell'art. 844 c.c., dell'art. 674 c.p., dell'art. 279, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 41 Cost., in relazione alle emissioni odorigene. Il sesto motivo deduceva la violazione dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sostenendo che il progetto comportasse una variante urbanistica e che avrebbe dovuto essere avviata la VAS. Il settimo motivo lamentava la violazione degli artt. 24, 24-bis e 27-bis del d.lgs. 152/2006 e l'omessa attivazione di un'inchiesta pubblica o di una nuova consultazione del pubblico. L'ottavo motivo contestava che le questioni preliminari fossero state decise unilateralmente dalla Provincia, senza sottoporle alla Conferenza di servizi, con violazione della partecipazione e dell'obbligo di motivazione. Il quarto motivo riguardava specificamente la determina di modifica non sostanziale dell'AIA, contestata per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, in relazione ai limiti emissivi, al periodo di osservazione e ai nuovi punti di emissione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, relativo alla modifica non sostanziale dell'AIA, per difetto di un chiaro interesse e di una legittimazione riconoscibile: i Comuni non hanno dimostrato in che modo l'annullamento della modifica avrebbe migliorato la situazione delle rispettive comunità né perché il precedente assetto autorizzatorio fosse più favorevole. Le contestazioni tecniche sono state inoltre ritenute generiche e non adeguatamente supportate, mentre le prescrizioni impugnate presentavano profili di discrezionalità tecnica non adeguatamente criticati. Quanto agli altri motivi, il Collegio ha individuato l'obiettivo sostanziale del ricorso nella sospensione o nel rinvio del procedimento per il nuovo impianto fino alla soluzione delle emissioni odorigene dell'impianto esistente. Tale pretesa è stata ritenuta giuridicamente infondata, poiché l'impianto esistente e quello progettato sono impianti distinti e il procedimento autorizzatorio del nuovo impianto non è subordinato alla previa definizione degli interventi sull'impianto esistente. Il primo motivo è stato respinto perché la Provincia ha mantenuto una posizione coerente, avendo sempre negato la sospensione. Il secondo motivo è stato respinto perché non individuava una specifica violazione di legge: il procedimento PAUR è destinato proprio a valutare l'adeguatezza del nuovo progetto rispetto al contesto ambientale, attraverso la Conferenza di servizi, e la scelta di proseguire il procedimento non risultava manifestamente irragionevole. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque generico, poiché riguardava la separata procedura di riesame dell'AIA dell'impianto esistente, non gli atti impugnati; inoltre, il riesame era già sfociato nel provvedimento del 3 ottobre 2024, non tempestivamente impugnato. Il quinto motivo è stato respinto perché l'esistenza di emissioni odorigene non rendeva pregiudiziale la loro soluzione rispetto al procedimento per il nuovo impianto. Il sesto motivo è stato respinto perché la questione della variante urbanistica doveva essere esaminata nel corso della Conferenza di servizi e non giustificava la sospensione del procedimento; la questione era stata infatti successivamente affrontata dalla Provincia. Il settimo motivo è stato respinto perché la fase di consultazione e osservazione del pubblico si era conclusa e l'inchiesta pubblica era stata ritenuta alternativa e facoltativa, oltre che tardivamente richiesta; eventuali vizi avrebbero potuto incidere sulla legittimità della determinazione conclusiva, non sull'avvio o sullo svolgimento della Conferenza. L'ottavo motivo è stato respinto perché spetta all'autorità procedente stabilire le modalità di svolgimento della Conferenza di servizi. La Conferenza non è un organo collegiale dotato di paritario diritto di voto, ma una sede di acquisizione e confronto degli interessi coinvolti, mentre la determinazione motivata conclusiva compete all'amministrazione procedente e sostituisce gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti. I Comuni sono stati condannati in solido al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000 per ciascuna delle parti vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

    La scansione del procedimento PAUR non può essere sospesa per la sola richiesta dei Comuni quando le questioni relative agli impatti, alla variante urbanistica e alla partecipazione possono essere esaminate nel corso della Conferenza di servizi e nella determinazione conclusiva.

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla durata e al riesame dell'AIA, ma il TAR ha ritenuto la censura estranea agli atti impugnati, generica e priva di interesse.

  • art. 29-nonies d.lgs. 152/2006

    Disciplina la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale; la censura contro la modifica non sostanziale è stata respinta per difetto di interesse, genericità delle contestazioni e insufficiente critica tecnica.

  • art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006

    È stato richiamato dalla Provincia nella Conferenza di servizi quale base per sostenere che l'autorizzazione all'insediamento di impianti di smaltimento e recupero rifiuti possa costituire variante allo strumento urbanistico comunale.

  • artt. 14 e ss. l. 241/1990

    La Conferenza di servizi costituisce il modulo procedimentale per acquisire contestualmente gli atti di assenso e valutare gli interessi pubblici e i profili tecnici coinvolti, incluse le interferenze con altri interventi.

  • art. 14-quater l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi relativa al precedente procedimento di modifica sostanziale dell'AIA.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono stati invocati in relazione alla partecipazione nel procedimento PAUR, ma la censura sulla variante urbanistica è stata respinta perché la questione doveva essere esaminata nel corso della Conferenza.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Sono stati richiamati dai ricorrenti in relazione alla partecipazione e alle garanzie procedimentali, senza che il TAR ravvisasse una violazione idonea a imporre la sospensione del procedimento.

  • art. 24-bis d.lgs. 152/2006

    La richiesta di inchiesta pubblica è stata ritenuta tardiva e comunque riferita a una modalità di consultazione alternativa e facoltativa rispetto alla pubblicazione del progetto e alla presentazione delle osservazioni.

  • artt. 24, 27-bis, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 152/2006

    La disciplina della partecipazione del pubblico nel procedimento VIA/PAUR non imponeva, nel caso concreto, l'arresto della Conferenza per una nuova consultazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento e imparzialità non è stato ritenuto violato dalla scelta di proseguire il procedimento PAUR parallelamente al procedimento relativo all'impianto esistente, non risultando la scelta manifestamente irragionevole.

  • artt. 9 e 32 Cost.

    Sono stati invocati dai ricorrenti a tutela dell'ambiente e della salute, ma il TAR ha ritenuto che la valutazione degli impatti del nuovo impianto dovesse svolgersi nel relativo procedimento autorizzatorio.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buona amministrazione, senza che il TAR ne ravvisasse una violazione.

  • art. 844 c.c.

    È stato invocato con riferimento alla normale tollerabilità delle immissioni odorigene; il TAR ha escluso che la questione imponesse la sospensione del procedimento relativo al nuovo impianto.

  • art. 674 c.p.

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle emissioni moleste, senza incidenza sulla legittimità degli atti impugnati.

  • art. 279, comma 2, d.lgs. 152/2006

    È stato invocato in materia di emissioni, ma la relativa censura è stata ritenuta inidonea a fondare la pretesa sospensione del PAUR.

  • art. 41 Cost.

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle emissioni odorigene e all'attività produttiva, senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento relativo al riesame o all'aggiornamento dell'autorizzazione ambientale di un impianto esistente non rende automaticamente pregiudiziale né impone la sospensione del distinto procedimento autorizzatorio relativo a un nuovo impianto, quando i due impianti siano autonomi, anche se funzionalmente correlati.
  • Nel procedimento di VIA o PAUR, la Conferenza di servizi è la sede procedimentale deputata all'acquisizione contestuale degli assensi e alla valutazione degli interessi pubblici e dei profili tecnici coinvolti; la mera pendenza di questioni preliminari non impone l'arresto della Conferenza quando tali questioni possano essere esaminate nel suo svolgimento o nella determinazione conclusiva.
  • La Conferenza di servizi non è un organo assembleare con paritario diritto di voto dei partecipanti: l'autorità procedente dirige il procedimento e adotta la determinazione motivata conclusiva, sulla base dei contributi delle amministrazioni e degli altri soggetti coinvolti, con gli effetti sostitutivi previsti dalla legge.
  • La richiesta di una nuova consultazione del pubblico o di un'inchiesta pubblica, proposta dopo l'avvio della Conferenza e dopo l'espletamento della fase di pubblicazione e osservazioni, non determina necessariamente la sospensione del procedimento; eventuali vizi possono rilevare, se sussistenti, rispetto alla determinazione conclusiva.
  • L'impugnazione di prescrizioni tecniche contenute in un atto ambientale richiede la dimostrazione di un interesse concreto all'annullamento, l'indicazione del vantaggio derivante dalla rimozione dell'atto e una critica tecnica specifica e documentata; contestazioni numeriche generiche non sono sufficienti.
  • Le censure relative a un procedimento amministrativo distinto e già definito, non direttamente riferibili agli atti impugnati, sono inammissibili per difetto di interesse e comunque generiche, ferma la necessità di impugnare tempestivamente l'atto che abbia autonomamente leso la posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniConferenza di servizi
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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