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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27545/2021 del 11/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di compensi professionali liquidati con decreto ingiuntivo del Tribunale di Locri del 4 gennaio 2007. In sede di ottemperanza, il TAR Calabria, su chiarimenti richiesti dal commissario ad acta, aveva precisato che spettavano soltanto gli interessi legali e non quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; il Consiglio di Stato aveva confermato tale impostazione. Successivamente, il professionista ha proposto revocazione contro l'ordinanza del Consiglio di Stato, ma la sentenza impugnata l'ha dichiarata inammissibile perché non sussisteva il contrasto dedotto con il giudicato contenuto nel decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione l'istante ha denunciato violazione dell'art. 112, lett. c), c.p.a., della L. n. 2248 del 1865, all. E, degli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 37 c.p.c., sostenendo che, essendovi un giudicato esplicito sulla condanna agli interessi di legge, il Consiglio di Stato non avrebbe potuto integrare il titolo applicando una disciplina diversa da quella del titolo monitorio e dell'art. 1284, comma 4, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, quando si impugna una sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, il controllo delle Sezioni Unite può riguardare solo l'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione nella decisione sulla revocazione, non potendo rimettersi in discussione né il merito della precedente decisione amministrativa né il modo in cui il giudice amministrativo ha valutato le condizioni di ammissibilità della revocazione. Poiché nel caso concreto il ricorso censurava in sostanza il modo in cui il Consiglio di Stato aveva valutato i presupposti della revocazione e, a monte, la precedente decisione resa in ottemperanza, esso non denunciava un vizio di giurisdizione deducibile ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112, lettera c), c.p.a.

    evocato dal ricorrente come parametro della censura, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione perché reputa il ricorso inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità sulla giurisdizione

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamata dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.a. quale parametro della doglianza

  • art. 360 n. 1 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale invocata per il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato

  • art. 362 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso ex art. 362 c.p.c. è ammesso solo per questioni di giurisdizione, ossia per violazione dei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell'assunto sul giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    richiamato per sostenere che gli interessi dovuti sarebbero stati già regolati dal titolo e dalla legge, ma la Corte non affronta il merito della questione

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. come base del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in combinazione con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, le Sezioni Unite possono scrutinare solo l'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, cioè se il giudice amministrativo abbia o meno il potere di decidere sulla revocazione.
  • Non è deducibile davanti alle Sezioni Unite il cattivo esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo nella valutazione dei presupposti di ammissibilità della revocazione, perché ciò attiene ai limiti interni del potere giurisdizionale.
  • È estranea al sindacato ex artt. 362 c.p.c. e 111 Cost. la censura che, sotto forma di violazione di giurisdizione, miri in realtà a rimettere in discussione la precedente decisione di merito o di ottemperanza che costituisce il presupposto della revocazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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