Cassazione Civile, Ordinanza n. 28105/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile. La contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado e l'ufficio aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, al momento della costituzione, l'appellante avesse depositato soltanto l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, privo della data di spedizione apposta dall'ufficio postale, e non la ricevuta di spedizione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice tributario ritenuto che l'omesso deposito della ricevuta di spedizione comportasse l'inammissibilità dell'appello; 2) violazione dell'art. 149 c.p.c., per avere erroneamente affermato la tardività della ricezione del plico da parte dell'appellata e quindi la tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Ha affermato che nel processo tributario, quando la notifica del ricorso o dell'appello avviene direttamente a mezzo del servizio postale universale, il deposito dell'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se l'avviso rechi la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la mera indicazione manuale della data non basta, salvo che l'agente postale certifichi che la ricezione del plico sia avvenuta entro il termine di decadenza. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato che tale attestazione mancava e che il plico era stato consegnato oltre il termine per impugnare; inoltre, la prova della tempestività della costituzione dell'appellante era stata depositata tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario disciplina i requisiti di ammissibilità dell'appello; la Corte ne esclude la violazione perché la mancata produzione della ricevuta di spedizione non è sempre causa di inammissibilità, ma nel caso concreto mancavano i requisiti sostitutivi dell'avviso di ricevimento.
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione alla costituzione in giudizio e al deposito degli atti; la Corte ribadisce che la prova della tempestività deve essere fornita nei termini e contestualmente alla costituzione.
art. 149 c.p.c.
Regola la notificazione a mezzo posta; la Corte richiama il criterio probatorio della data di spedizione e della ricezione del plico ai fini della tempestività dell'impugnazione.
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La prova della tempestiva costituzione dell'appellante deve essere depositata entro il termine previsto; il deposito tardivo dell'attestazione postale non consente di superare il rilievo di inammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma procedurale che ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica di ricorso o appello eseguita direttamente a mezzo posta può essere validamente provata mediante l'avviso di ricevimento solo se esso rechi, con attestazione dell'ufficio postale, la data di spedizione; in mancanza, l'atto non è assistito da prova sufficiente della tempestività.
- La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non è idonea, da sola, a sostituire la ricevuta di spedizione, salvo che la ricezione del plico risulti comunque certificata come avvenuta entro il termine di impugnazione.
- La tempestività della costituzione in giudizio nel processo tributario deve essere dimostrata con documentazione prodotta contestualmente alla costituzione, poiché il controllo di ammissibilità è officioso e richiede prova immediatamente disponibile.
- Se il giudice di merito accerta che la notifica dell'impugnazione è giunta al destinatario oltre il termine decadenziale e che manca la prova sostitutiva valida della spedizione tempestiva, la declaratoria di inammissibilità è conforme a diritto.
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