Sentenza del 21/01/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Importazione- Cessione di diritti derivanti da titoli d'importazione - Interposizione di persona - E' tale - abuso del diritto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'utilizzo di un contratto di commissione mediante il quale una società importava aglio dalla Cina in nome proprio ma per conto dell'altra, titolare di licenze d'importazione, ottenendo così l'applicazione di dazi agevolati e ampliando indirettamente la quota di importazione privilegiata. Secondo l'Ufficio, lo schema dissimulava una cessione vietata dei diritti derivanti dai titoli d'importazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 565/2002 e costituiva abuso del diritto e contratto in frode alla legge. L'operazione risultava priva di una reale giustificazione economica: la società formalmente importatrice non riceveva compensi e, dopo lo sdoganamento, la merce veniva riconsegnata alla società per conto della quale era stata importata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo tempestivi gli avvisi di accertamento e ammissibile la contestazione della nullità dello schema negoziale. Ha qualificato l'operazione come elusiva e abusiva, con causa illecita, poiché finalizzata ad aggirare il divieto di cessione dei titoli e la disciplina dei contingenti tariffari. Le agevolazioni daziarie sono state quindi disconosciute ed è stato confermato l'avviso di accertamento per euro 360.791,90, oltre interessi. Le società sono state inoltre condannate alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 per il primo grado e in euro 1.500 per il secondo grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 3 del Regolamento CE n. 565/2002
stabilisce i contingenti tariffari e il divieto di cessione dei diritti d'importazione
La disciplina è stata interpretata nel senso che il beneficio della tariffa agevolata spetta al titolare diretto del titolo d'importazione e non può essere trasferito o ampliato mediante interposizioni societarie.
Art. 221, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 2913/1992
Il termine per l'accertamento doganale può essere prolungato quando i dazi derivano da un comportamento avente rilevanza penale. La Commissione ha ritenuto tale termine autonomo e applicabile sin dall'origine della condotta contestata.
Artt. 1343, 1344 e 1418 del Codice civile
Sono stati richiamati per qualificare come illecito e nullo il contratto o lo schema negoziale posto in essere in frode alla legge, con causa contraria a norme imperative e finalità elusive.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30057/2008
il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non direttamente contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili
L'abuso del diritto ricorre quando un'operazione, pur formalmente lecita, è priva di valide ragioni economiche diverse dal conseguimento di un vantaggio fiscale o daziario.
Cassazione, sentenza n. 24938/2013
L'interposizione negoziale nell'importazione, accompagnata dalla mancanza di compenso e dalla restituzione della merce al soggetto effettivamente interessato, costituisce indizio sufficiente della finalità elusiva e consente di disconoscere il beneficio daziario.
Cassazione, sentenza n. 2260/2014
È abusivo e illegittimo il comportamento dell'importatore che, tramite interposizioni societarie, amplia fraudolentemente la propria quota di importazione a tariffa agevolata in violazione del divieto di cessione dei titoli.
Massime di principio
- Un contratto formalmente qualificato come commissione può essere disconosciuto quando, in concreto, realizza una cessione indiretta di diritti o licenze d'importazione vietata dalla disciplina doganale.
- La mancanza di un compenso per l'intermediario, la coincidenza degli interessi societari e la restituzione della merce al soggetto effettivamente beneficiario sono indici rilevanti di interposizione fittizia e abuso del diritto.
- I vantaggi logistici o commerciali non sono sufficienti a giustificare un'operazione se la struttura negoziale non presenta una reale economicità autonoma e appare finalizzata principalmente al risparmio di dazi.
- In presenza di un uso distorto di strumenti contrattuali, l'amministrazione può recuperare i dazi agevolati indebitamente applicati, anche quando non sia stata violata in modo diretto una singola disposizione mediante l'atto formale.
- Per valutare operazioni analoghe occorre considerare la sostanza economica complessiva, i flussi della merce e dei pagamenti, l'effettivo rischio commerciale assunto dalle parti e la destinazione finale dei beni.
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