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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08119/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p., lamentando, in sintesi: mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 62, co.1, nn. 4 e 6 c.p.), mancato riconoscimento della diminuente per minima partecipazione (art. 114 c.p.), vizio nel bilanciamento fra aggravanti e attenuanti (art. 133 c.p.), omissione di risposta alle doglianze difensive e utilizzo di prove non legittimamente acquisite o travisamento delle dichiarazioni (art. 526 c.p.p.), mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (art. 53 L. n. 689/1991), richiesta di assoluzione o diversa formula di proscioglimento ai sensi dell\'art. 530, co.2 c.p.p., e, in generale, vizio di motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto sottoposti a verifica; ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti (anche della minima partecipazione) sulla base del ruolo non marginale dei ricorrenti, dei precedenti specifici e delle modalità del fatto; ha confermato la legittimità della valutazione negativa circa l\'applicabilità della sanzione sostitutiva alla luce dei precedenti penali e della prognosi di recidiva; ha inoltre ribadito che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove nel merito. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla partecipazione in concorso di più persone nel reato; la Corte ha ritenuto non configurabile per i ricorrenti una partecipazione così marginale da giustificare la diminuente di cui all\'art. 114 c.p.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sostanziale del reato contestato (furto in abitazione). La gravità e le modalità del reato hanno costituito elemento per escludere le attenuanti generiche e la minima partecipazione

  • art. 62, co.1, n.6) c.p.

    Circostanza attenuante dedotta dal ricorrente: la Corte ha ritenuto non sussistente la prevalenza di tale circostanza rispetto alla recidiva e non ha riconosciuto l\'attenuante alla luce dei precedenti e delle modalità del fatto

  • art. 62, co.1, n.4) c.p.

    Ulteriore attenuante dedotta: la Corte territoriale ha implicitamente motivato il diniego richiamando la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e la genericità delle doglianze

  • art. 114 c.p.

    Diminuente per minima partecipazione: la Corte ha richiamato l\'orientamento secondo cui essa richiede un ruolo realmente marginale, non meramente minore efficacia causale, e ha escluso tale diminuzione per i ricorrenti

  • art. 53 L. n. 689/1991

    Norma sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha negato la sostituzione in presenza di numerosi precedenti penali e di una prognosi negativa circa la finalità rieducativa

  • art. 530, co.2 c.p.p.

    Richiesta di diversa formula di proscioglimento: la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sull\'accertamento di fatto

  • art. 526 c.p.p.

    Censura sull\'uso o sulla interpretazione delle prove in appello: la Corte ha ricordato i limiti al sindacato della Cassazione e ha considerato generiche le doglianze che non spiegano in che modo vi sia stato utilizzo di prove illegittime o travisamento

  • art. 133 c.p.

    Criteri di comparazione tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha precisato che le scelte del giudice di merito in materia sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità, riscontro non emerso nel caso

  • art. 616 c.p.p.

    Poteri della Corte di Cassazione di condanna alle spese per ricorsi inammissibili: applicata per condannare i ricorrenti anche al versamento alla cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento normativo in tema di pene sostitutive: la Corte ha richiamato che, anche dopo le modifiche, i precedenti penali possono legittimamente influenzare la scelta sulla sostitutiva, previo adeguato motivo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure precise e specifiche; rimandi generici alle ragioni d\'appello sono inammissibili.
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede un contributo realmente marginale: una minore efficacia causale non è sufficiente.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo se motivato dalla gravità del fatto, dalle modalità dell\'azione e dai precedenti penali dell\'imputato.
  • Il giudice di legittimità non può riesaminare i fatti e le prove del caso: la Cassazione sindaca motivazione e legittimità dell\'iter argomentativo, non la migliore ricostruzione dei fatti.
  • In tema di sostituzione di pene detentive brevi, i precedenti penali possono giustificare il diniego della sanzione sostitutiva, purché il giudice fornisca motivazione specifica e concreta.
  • Le statuizioni sul confronto tra aggravanti e attenuanti sono impugnabili in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o illogicità evidente nella motivazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, ove sia evidente colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento alla cassa delle ammende.

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