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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21719/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo alla registrazione di un atto di compravendita di quote indivise di immobili situati nel Comune di Cirò. L'Ufficio aveva rideterminato il valore venale dei cespiti in euro 529.304,75, con conseguente maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, utilizzando criteri di stima contestati come difformi da quelli previsti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti; in appello la CTR della Lombardia, accogliendo il gravame dell'Agenzia, aveva ritenuto congrui i valori accertati. Con il ricorso per cassazione le contribuenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, comma 2, e 112 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche, senza esaminare la perizia di parte, l'appello incidentale e la documentazione prodotta; 2) violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, per avere avallato una stima basata su criteri ritenuti errati e diversi dal metodo comparativo e dal reddito netto capitalizzato, oltre che su comparabili riferiti a un diverso comune; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per omesso esame dell'appello incidentale sulla carenza di poteri del sottoscrittore dell'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi nulla, perché priva dell'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche poste a base dell'accoglimento del gravame dell'Agenzia e priva di un effettivo esame delle prove documentali prodotte dalle contribuenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul "minimo costituzionale" della motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., chiarendo che, pur non essendo più deducibile il mero difetto di sufficienza motivazionale, resta censurabile la motivazione apparente o incomprensibile ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La mancanza di una motivazione comprensibile e non meramente apparente integra nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla dedotta mancata pronuncia/esame delle censure e delle prove.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; l'apparenza motivazionale determina nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale utilizzabile per denunciare la nullità derivante da motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    Ha modificato il paradigma del vizio di motivazione in cassazione, restringendolo all'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla CTR per giustificare la rettifica del valore degli immobili in base ai valori commerciali comuni.

  • art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    Norma invocata dalle ricorrenti per contestare il criterio di stima adottato dall'Ufficio.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulla sottoscrizione dell'atto e sui poteri del firmatario, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 380 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o linearità della motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti oppure la mancanza assoluta della motivazione sotto il profilo del "minimo costituzionale".
  • La motivazione è nulla quando si risolve in affermazioni apodittiche o tautologiche, prive dell'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della decisione e del percorso logico seguito dal giudice.
  • Il giudice di merito, specie quando sono state prodotte prove documentali specifiche, deve dar conto in modo comprensibile e coerente delle ragioni per cui ritiene di accoglierle o disattenderle; la mera evocazione complessiva delle prove in atti non è sufficiente.
  • In materia di rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro, la decisione deve spiegare in modo puntuale il criterio valutativo utilizzato e il rapporto tra gli elementi probatori acquisiti e il valore accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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