Cassazione Penale, Sentenza n. 27158/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse accertata la cessazione della permanenza del reato associativo ex art. 416-bis c.p. contestato al capo A/1, sostenendo che detta permanenza era cessata con il suo ultimo arresto del 22/12/2009 e che, pertanto, il vincolo associativo non si sarebbe protratto fino alla data indicata nella sentenza di primo grado. In particolare deduceva violazione e erronea applicazione degli artt. 416-bis c.p. e 666 c.p.p., irregolarità della motivazione e travisamento degli elementi probatori; sosteneva inoltre che la detenzione avrebbe interrotto automaticamente la partecipazione al sodalizio e che il giudice dell'esecuzione avrebbe posto a suo carico un onere di allegazione non dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che, in caso di contestazione "aperta", la determinazione del momento di cessazione della partecipazione spetta al giudice dell'esecuzione sulla base degli elementi emersi in sede cognitiva; ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente motivato, richiamando le sentenze di primo e secondo grado e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dimostrando la persistenza della partecipazione fino alla data indicata (18/06/2014). Ha inoltre rilevato che l'istanza originaria non produceva allegazioni specifiche che potessero sovvertire tale valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Delitto associativo di tipo mafioso; nella "contestazione aperta" la cessazione della permanenza non è automaticamente fissata alla data dell'arresto e deve essere determinata dal giudice dell'esecuzione sulla base degli elementi probatori emersi in sede cognitiva.
art. 666 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel ricorso in relazione a questioni di esecuzione: rilevanza nel quadro delle norme che disciplinano il procedimento esecutivo e la valutazione del vincolo associativo da parte del giudice dell'esecuzione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Consente impugnazioni per violazione di legge e per motivazione manifestamente illogica: sono i motivi invocati dal ricorrente in cassazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita la materia del ricorso in cassazione ai temi ed ai limiti indicati nell'impugnazione di grado precedente; qui utilizzato per delimitare l'esame del motivo rispetto alle questioni effettivamente dedotte.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per caricare il ricorrente delle spese di cassazione.
Cass. Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414
Giurisprudenza richiamata sul trattamento dei reati permanenti con contestazione 'aperta': l'accusa ha l'onere di provare il protrarsi della condotta fino al termine processuale, mentre all'imputato compete l'onere di allegare fatti interruttivi della partecipazione.
Cass. Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121
Conferma che, in caso di contestazione 'aperta' e in assenza di precisa indicazione della cessazione nella sentenza, il giudice dell'esecuzione individua il momento della cessazione sulla base degli elementi emersi in sede cognitiva.
Massime di principio
- Nelle contestazioni 'aperte' o a 'consumazione in atto' la cessazione della permanenza non si presume automaticamente all'arresto: se la sentenza non indica la data di cessazione, tocca al giudice dell'esecuzione determinarla sulla base degli elementi emersi in sede cognitiva.
- L'onere probatorio è duplice: all'accusa compete dimostrare il protrarsi della condotta fino al limite indicato, mentre all'imputato compete allegare fatti che dimostrino l'interruzione del vincolo associativo.
- La detenzione non interrompe automaticamente la partecipazione a un'associazione mafiosa; va valutata concretamente in relazione agli elementi fattuali e probatori (dichiarazioni di collaboratori, attività post-arresto, ruoli e comportamenti antecedenti).
- Una richiesta generica al giudice dell'esecuzione, priva di specifiche allegazioni o di elementi probatori contrari, difficilmente è idonea a modificare la determinazione già fatta sulla base delle sentenze di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente l'individuazione del momento di cessazione, richiamando e valutando le risultanze delle sentenze di primo e secondo grado; una motivazione coerente e riferita agli atti di cognizione è generalmente consolidata in sede di cassazione.
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