Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva, tra cui il possesso di due autovetture e uno scooter. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, ma sia la C.T.P. sia la C.T.R. hanno respinto le sue difese. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la disciplina del redditometro richiederebbe uno scostamento reddituale per due annualità consecutive e che, per il 2007, non vi sarebbe stato scostamento perché aveva percepito redditi diversi da cessione immobiliare pari a 400.000 euro; con il secondo ha dedotto insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la C.T.R. avesse svalutato quel reddito del 2007; con il terzo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 88 c.p.c., contestando l’affermazione secondo cui quel reddito non era riferibile al 2008 perché avrebbe potuto essere investito in altro modo, senza che l’Ufficio lo avesse allegato o provato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo un motivo "coacervato", cioè contenente censure eterogenee e sovrapposte non autonomamente distinguibili, e comunque privo di autosufficienza nella parte relativa ai vizi motivazionali. Ha poi esaminato congiuntamente secondo e terzo motivo, ritenendoli infondati. La Corte ha ribadito che, nell’accertamento sintetico basato sul redditometro, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrati i fatti-indice di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l’onere di provare documentalmente che il reddito presunto non esiste o è inferiore, ovvero che le somme provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta, con prova anche della durata del possesso di tali somme. Nel caso concreto, la documentazione prodotta riguardava soltanto il 2007 e non consentiva di dimostrare la permanenza della disponibilità nel 2008; inoltre la documentazione bancaria si arrestava al settembre 2007, quindi non copriva neppure integralmente l’anno precedente. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo ratione temporis disciplina l’accertamento sintetico del reddito; la disponibilità di beni-indice consente la presunzione di capacità contributiva e il contribuente deve fornire prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale delle somme e sulla durata del loro possesso
art. 2729 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare la presunzione; la Corte ribadisce però che, nel redditometro, opera una presunzione legale relativa e non una semplice presunzione semplice liberamente apprezzabile
art. 2697 c.c.
l’onere della prova della provenienza non imponibile o dell’insussistenza del maggior reddito grava sul contribuente
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per censurare l’apprezzamento delle prove, ma la Corte non accoglie la doglianza
art. 116 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo; la Corte conferma il corretto governo delle risultanze probatorie da parte del giudice tributario
art. 88 c.p.c.
invocato nel terzo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per il primo motivo quale vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
dedotti per il primo motivo per error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per il secondo motivo per insufficiente/contraddittoria motivazione e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per il secondo e terzo motivo per vizio processuale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, una volta provata dall’Ufficio la disponibilità di beni o spese indice di capacità contributiva, non occorre ulteriore prova del maggior reddito da parte dell’Amministrazione.
- La disciplina del redditometro configura una presunzione legale relativa: il contribuente può vincerla solo con prova contraria documentale, dimostrando che il reddito presunto non esiste, è inferiore, oppure proviene da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
- La prova contraria non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di somme o redditi ulteriori; occorre anche dimostrarne l’entità e la durata del possesso, in modo da renderne plausibile la riferibilità alle spese o agli indici di capacità contributiva contestati.
- Nel ricorso per cassazione, la formulazione di censure eterogenee e sovrapposte in un unico motivo rende la doglianza inammissibile quando non consenta di distinguere chiaramente i diversi profili di violazione di legge, vizio motivazionale o vizio processuale.
- Chi deduce un vizio motivazionale deve indicare in modo autosufficiente i fatti decisivi e le circostanze che, se valutati, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa; il generico rinvio agli atti non è sufficiente.
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