Cassazione Penale, Sentenza n. 26066/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa con ordinanza del 14/04/2022. Il ricorrente lamentava mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché l'esecuzione della pena si è estinta (certificato DAP: esecuzione terminata il 17/02/2023). In conseguenza la Corte non ha pronunciato provvedimenti accessori di condanna (nè spese processuali nè sanzione pecuniaria), in linea con la consolidata giurisprudenza che discrimina la carenza d'interesse sopraggiunta da le altre cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse a impugnare richiede una utilita concreta e attuale dell'impugnazione e deve sussistere al momento della proposizione del gravame e al momento della sua decisione; in sua assenza l'impugnazione e' inammissibile.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Articolo richiamato quale riferimento normativo per le cause di inammissibilita' previste dal codice; la Corte distingue la carenza sopravvenuta d'interesse dalle ipotesi tassative previste da questa norma.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 591 per delimitare le ipotesi di inammissibilita' con conseguenze sanzionatorie diverse; la carenza sopravvenuta d'interesse invece non comporta la condanna alle spese o alle sanzioni pecuniarie secondo la giurisprudenza citata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)
piu' pronunce richiamate in motivazione (es. Sez. U. n. 6624/2011; Sez. U. n. 10272/1995; Sez. 1 n. 14821/2015 e altre)
La Corte ha richiamato costante orientamento secondo il quale la carenza d'interesse sopraggiunta rende inammissibile il ricorso perche' l'impugnazione non puo' avere una effettiva incidenza di vantaggio; inoltre si è consolidato il principio che tale inammissibilita' non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Se, tra la proposizione del ricorso e la sua decisione, la pena o l'effetto impugnato si estinguono, il ricorso puo' essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; verificare sempre lo stato di esecuzione prima di proporre o mantenere il gravame.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto, attuale e idoneo a produrre un vantaggio giuridico al momento della decisione: non basta l'interesse passato o ipotetico.
- La carenza sopravvenuta d'interesse, diversamente da altre cause di inammissibilita' previste dal codice, non comporta in genere condanna alle spese processuali o sanzioni pecuniarie secondo la giurisprudenza consolidata.
- Per evitare l'inammissibilita' per sopravvenuta carenza, il difensore dovrebbe acquisire e produrre tempestivamente ogni elemento relativo allo stato di esecuzione della pena (certificati DAP, attestazioni ecc.) e valutare rimedi alternativi o tempestivi (es. istanze cautelari, impugnazioni incidentali) quando l'interesse rischia di venire meno.
- In caso di dubbio sul protrarsi degli effetti di una misura (es. benefici alternativi, revoche, termini di estinzione), è opportuno richiedere al giudice chiarimenti o sospendere l'impugnazione fino a che lo stato di esecuzione non sia definitivamente accertato.
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