Sentenza del 13/07/2017 n. 4775 - Comm. Trib. Prov. Milano
Assegni periodici - Contributo al mantenimento - Coniuge - Canoni di locazione - Deducibilità ed imponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle somme corrisposte periodicamente da un coniuge all'ex coniuge in adempimento di un provvedimento giudiziario, quando tali somme sono destinate al pagamento del canone di locazione dell'abitazione dell'ex coniuge. Si discute se tali erogazioni costituiscano assegni periodici di mantenimento, deducibili dal soggetto obbligato e imponibili per il beneficiario, oppure se la loro specifica destinazione al pagamento diretto o indiretto di un canone ne escluda tale qualificazione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che tutte le erogazioni periodiche poste a carico di un coniuge a beneficio dell'ex coniuge costituiscano assegni periodici aventi natura reddituale, anche quando consistono nella corresponsione diretta o indiretta dei canoni di locazione. È irrilevante la destinazione specifica delle somme, poiché assume rilievo decisivo il loro contributo al mantenimento dell'ex coniuge. Di conseguenza, le somme sono deducibili ai fini IRPEF per il coniuge erogante e imponibili per il coniuge beneficiario.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge
Gli assegni periodici destinati al mantenimento dell'ex coniuge sono deducibili dal reddito dell'erogante e concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, le somme periodiche corrisposte in esecuzione di un provvedimento giudiziario a favore dell'ex coniuge possono essere qualificate come assegni di mantenimento anche se vengono utilizzate per pagare direttamente spese specifiche, come il canone di locazione.
- La qualificazione fiscale dipende soprattutto dalla funzione complessiva delle somme, cioè dal loro contributo al mantenimento dell'ex coniuge, e non dalla modalità materiale di pagamento o dalla destinazione puntuale.
- Quando l'obbligo di pagamento deriva da un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed è periodico e destinato all'ex coniuge, l'erogante può normalmente invocare la deducibilità e il beneficiario deve considerare le somme come reddito imponibile, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.
- È opportuno conservare il provvedimento giudiziario, le ricevute dei pagamenti e la documentazione che dimostri la periodicità e il collegamento delle somme al mantenimento, soprattutto quando il pagamento avviene direttamente a favore di un locatore o di un altro terzo.
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