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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19139/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore dell'imputato rilevava che all'udienza del 30/03/2022, dopo la revoca del precedente difensore e la nomina di fiducia dell'avv. Sanzani (rappresentato dal sostituto avv. Sammarco), era stato richiesto un termine a difesa ai sensi dell'art.108 c.p.p.; nonostante ciò il giudice aveva nominato ex art.97, comma 4, un difensore d'ufficio e aveva comunque proceduto, nella stessa udienza, all'assunzione di prove, alla chiusura dell'istruttoria e alla discussione con pronuncia della sentenza, senza concedere il termine richiesto. Si censurava inoltre l'illegittimità della nomina dell'avv. Sammarco come difensore d'ufficio perché, alla data indicata, non risultava iscritto nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato dagli atti che era stato richiesto il termine a difesa ex art.108 c.p.p. e che, secondo gli artt.107 commi 3 e 4 c.p.p., la rinuncia/revoca non ha effetto fintanto che la parte non risulti assistita da un nuovo difensore o non sia decorso il termine concesso. Procedere nella stessa udienza ad istruttoria, discussione e sentenza ha privato la difesa del termine richiesto, integrando una nullità ex art.178 lett. c) c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma penale che indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; non è stata al centro della censura processuale relativa ai termini a difesa.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto a ottenere un termine per la difesa: la concessione del termine è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non può essere vanificata procedendo immediatamente al dibattimento e alla sentenza.

  • art. 107 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108; la disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca

    La Corte ha interpretato che la revoca o rinuncia del difensore non produce effetti immediati se la parte non ha un nuovo difensore o finché non sia decorso il termine concesso ai sensi dell'art.108; pertanto non era possibile procedere senza concedere il termine richiesto.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina del difensore d'ufficio; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'eventuale nomina ex art.97 non possa sostituire il diritto al termine di cui all'art.108 quando quest'ultimo è stato formalmente richiesto.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Individua le nullità che derivano dalla violazione di norme a garanzia della difesa; la Corte ha qualificato la mancata concessione del termine richiesto come una nullità rilevante e ha annullato le sentenze per tale vizio.

Massime di principio

  • La richiesta formale di termine a difesa ex art.108 c.p.p. deve essere rispettata: il giudice non può validamente procedere all'istruttoria, alla discussione e alla sentenza nella stessa udienza se il termine è stato concesso o richiesto, salvo che la parte rinunci espressamente e con consapevolezza agli effetti del termine.
  • La revoca o rinuncia del difensore non vale immediatamente se la parte non è assistita da un nuovo difensore o finché non sia decorso il termine concesso ex art.108: gli artt.107(3-4) e 108 vanno letti insieme per garantire una difesa effettiva.
  • La nomina di un difensore d'ufficio ex art.97 non può essere utilizzata per eludere il diritto al termine a difesa; la sostituzione del difensore non giustifica l'immediata prosecuzione del dibattimento se la difesa ha richiesto tempo.
  • La violazione delle garanzie relative al diritto di difesa (mancata concessione del termine richiesto) integra una nullità ai sensi dell'art.178 lett. c) c.p.p. e può condurre all'annullamento delle sentenze.
  • Per preservare il diritto, eventuali eccezioni su mancata concessione di termini vanno sollevate tempestivamente (in appello o in cassazione); i giudici di merito devono motivare la scelta di proseguire nonostante la richiesta di termine, bilanciandola con il principio della ragionevole durata del processo solo se adeguatamente documentato.

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