Sentenza del 12/04/2023 n. 9723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto che il diritto al rimborso dei costi delle fideiussioni fosse riconosciuto solo quando le garanzie erano prestate nell'ambito di specifiche attività di accertamento. La questione centrale era l'interpretazione dell'art. 8, comma 4, della L. n. 212/2000 in relazione alle fideiussioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 (art. 38-bis) per ottenere il rimborso dell'IVA (istanze trimestrali e dichiarazione annuale). La ricorrente sosteneva che la norma ha portata generale e si applica a tutte le garanzie richieste per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi, indipendentemente dalla fisionomia della controversia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società. La Corte ha affermato che, in materia di IVA, il diritto al rimborso delle spese per garanzie fideiussorie richieste per ottenere il rimborso dei tributi ha portata generale e non è limitato alle garanzie richieste nell'ambito di attività di accertamento. Ha richiamato e seguito precedenti pronunce della Corte e la giurisprudenza comunitaria. Le spese dei due gradi di merito sono compensate; le spese di legittimità sono a carico della controricorrente (Agenzia delle Entrate) e liquidate in misura dettagliata (Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso spese forfetarie 15%, IVA e CPA).
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 4
La disposizione obbliga l'Amministrazione finanziaria a rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi; la Corte interpreta la norma con portata generale, non limitata a specifiche tipologie di imposte o a garanzie fornite solo in sede di accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1
Norma regolamentante i rimborsi IVA; storicamente subordinava il rimborso alla prestazione di garanzia in alcuni casi. La Corte osserva che, pur essendo intervenute modifiche legislative successive, le garanzie prestate e i relativi costi, quando richieste, rientrano nel rimborso ai sensi dell'art. 8 L. 212/2000.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
Richiamato nel contesto delle modalità di rimborso IVA e degli obblighi dichiarativi; la sentenza stabilisce che il diritto al rimborso dei costi delle garanzie vale anche quando il rimborso è chiesto tramite dichiarazione annuale (e non soltanto tramite procedure di accertamento).
Costituzione, art. 53 (principio di capacità contributiva)
Il principio viene richiamato per sostenere che il rimborso dei costi delle garanzie contribuisce a preservare l'integrità patrimoniale del contribuente in relazione alla capacità contributiva, evitando che il sistema di rimborsi imponga un onere sproporzionato.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 13
Modifica l'art. 38-bis escludendo, salvo casi specifici, la necessità della prestazione della garanzia per il rimborso IVA; citata per ricostruire l'evoluzione normativa posta anche in relazione alle osservazioni della Commissione Europea.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225), art. 7‑quater, comma 32
Aumenta la soglia (da €15.000 a €30.000) per i rimborsi eseguibili senza adempimenti onerosi; citata per contesto normativo di mitigazione degli oneri al contribuente.
L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 7
Prevede, per i casi residuali in cui sussiste l'obbligo di garanzia, il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, quando sia definitivamente accertata la spettanza del rimborso.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (es. Cass. n. 16409/2015; Cass. n. 5508/2020)
Pronunce che hanno già affermato la portata generale dell'art. 8 L. 212/2000 riguardo al rimborso dei costi delle fideiussioni; la sentenza conferma e dà continuità a tali orientamenti.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. C-387/16; C‑254/16 Glencore; C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3)
Principio secondo cui il sistema di rimborso IVA nazionale non può esporre il soggetto passivo a rischi finanziari; utilizzata per argomentare la conformità dell'interpretazione estensiva al diritto dell'Unione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto che in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dei costi delle fideiussioni richieste per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi ha portata generale e si applica anche alle fideiussioni prestate in relazione a rimborsi IVA (incluse le istanze trimestrali e la dichiarazione annuale), non essendo limitato alle garanzie poste in sede di accertamento.
- La finalità della norma è preservare l'integrità patrimoniale del contribuente: se la pretesa impositiva è infondata o il rimborso è dovuto, il contribuente non deve sopportare il costo della garanzia richiesta dall'Amministrazione.
- L'interpretazione estensiva è incentivata anche dal diritto dell'Unione, che vieta sistemi di rimborso che espongano il soggetto passivo a rischi finanziari ingiustificati; pertanto, eventuali regole nazionali non possono frustrarne l'efficacia.
- Le modifiche legislative intervenute (es. esclusione generale dell'obbligo di garanzia per certi rimborsi, innalzamento delle soglie, introduzione di risarcimenti forfetari) vanno considerate nel quadro, ma non escludono il principio generale di rimborso dei costi delle garanzie quando queste siano effettivamente richieste e il rimborso riconosciuto.
- In pratica, per ottenere il rimborso dei costi della fideiussione il contribuente deve dimostrare l'effettiva spesa e la correlazione con la garanzia richiesta per ottenere il rimborso; per i casi in cui la legge prevede un ristoro forfetario questo può sostituire la quantificazione analitica delle spese.
- Processualmente, la Corte può decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la distribuzione delle spese può variare (compensazione nei gradi di merito se sussiste consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto, condanna alle spese di legittimità per la parte soccombente).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 1064 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 2075 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 2078 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 9661 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 12 apr 2023Sentenza del 12/04/2023 n. 9662 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →