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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33720/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La concessionaria aveva convenuto in giudizio la casa automobilistica chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una pluralità di condotte: la dedotta induzione, in sede di stipula del contratto di concessione di vendita del 2009, a entrare nella rete distributiva con rassicurazioni sulla continuità del rapporto; gli investimenti effettuati per adeguarsi agli standard della rete; l’abbandono di altre trattative commerciali; il recesso esercitato nel 2011; le trattative successive del 2012-2013, che secondo la ricorrente erano state condotte in modo contrario a correttezza e buona fede perché finalizzate a prospettare una continuità di affari poi disattesa; infine i pretesi danni ulteriori, anche all’immagine, connessi alla cessazione del rapporto e a comunicati stampa. In cassazione la società ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o apodittica, per mancato esame dei motivi di appello e delle istanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso la prova delle garanzie e rassicurazioni senza ammettere ulteriori prove; 3) violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. in relazione alle trattative del 2009, sostenendo l’esistenza di doveri violati nella fase precontrattuale; 4) violazione dell’art. 9 l. 192/1998 e dei doveri di correttezza e buona fede, per non avere considerato il contesto complessivo del recesso e la dedotta dipendenza economica; 5) violazione degli artt. 1175, 1337, 1325 e 1375 c.c. per le trattative del 2011-2013, asseritamente abbandonate in modo ingiustificato; 6) omessa pronuncia o motivazione sulla domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per i danni da interruzione del rapporto e dai comunicati stampa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello era esistente e percepibile, poiché la Corte territoriale aveva richiamato e condiviso la ratio decidendi del primo giudice e aveva anche spiegato la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione di merito, senza una specifica indicazione della decisività dei mezzi istruttori non ammessi o delle circostanze di fatto rilevanti. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per la sua formulazione contraddittoria, che cumulava omessa pronuncia e omessa motivazione; in ogni caso ha escluso sia l’omissione di pronuncia sia l’assenza di motivazione sulla domanda ex art. 2043 c.c., risultando la questione esaminata dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico è ricostruibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Può essere denunciata in cassazione la nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile, nei limiti del minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più consentita la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

  • art. 12 preleggi

    L’interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. va condotta secondo i criteri ermeneutici generali, con riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    La violazione del dovere di motivazione, quando si traduce in motivazione apparente o mancante, integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Chi deduce l’erronea valutazione delle prove deve indicare in modo specifico il materiale probatorio e la sua decisività; non è sufficiente una critica generica alla valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di riesame del fatto da parte della Cassazione.

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata ammissione di prova testimoniale è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente i capitoli di prova e la loro decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una censura chiara e specifica; la formulazione generica o contraddittoria rende il motivo inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell’esecuzione e nella fase precontrattuale, ma le censure sono state respinte perché dirette a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato per la responsabilità precontrattuale; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché mirava a sovvertire la valutazione di merito sulla mancanza di affidamento incolpevole e di accordo sugli elementi essenziali.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come criterio di buona fede nell’esecuzione del contratto e nelle trattative collegate; la violazione non è stata riconosciuta perché la censura si limitava a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192

    L’abuso di dipendenza economica è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha reputato la censura inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato incidentalmente per affermare che, ai fini della conclusione di un accordo, occorre l’intesa su tutti gli elementi essenziali; la Corte ha ritenuto tale richiamo non decisivo rispetto alla ratio principale.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria aquiliana è stata ritenuta comunque esaminata dalla Corte d’appello, che l’aveva ricondotta alle valutazioni già svolte sulla responsabilità precontrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura per motivazione apparente è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerga una reale mancanza o incomprensibilità della ratio decidendi; la mera sinteticità o adesione alla decisione di primo grado non integra di per sé nullità se le ragioni del decisum sono percepibili.
  • La denuncia della mancata ammissione di prove deve essere sorretta dall’indicazione specifica dei mezzi istruttori, dei relativi capitoli o documenti e della loro decisività; in difetto, il motivo è inammissibile perché richiede una rivalutazione del merito.
  • Le censure formalmente formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • La responsabilità precontrattuale e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede richiedono l’allegazione e la prova di un affidamento giuridicamente rilevante e di condotte oggettivamente contrastanti con tali doveri; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale.
  • È contraddittoria, e quindi inammissibile, la censura che cumuli in un unico motivo l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione sulla medesima domanda, poiché si tratta di vizi logicamente e processualmente distinti.
  • La domanda di responsabilità aquiliana non è omessa pronuncia quando la sentenza di merito la affronti espressamente, anche solo richiamando o integrando le valutazioni compiute su un diverso titolo di responsabilità, purché la questione risulti comunque esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimentoConcorrenza sleale
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaResponsabilità precontrattualeAbuso del diritto

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