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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19355/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione dei compensi spettanti a un consulente tecnico nominato dal pubblico ministero in un procedimento penale. In un primo momento il pubblico ministero aveva emesso un decreto di liquidazione per euro 22.084,64; successivamente, rilevata l'assenza del visto del procuratore aggiunto, lo stesso ufficio aveva revocato d'ufficio il precedente provvedimento e ne aveva emesso uno nuovo per euro 6.688,29. Il consulente aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al Tribunale, che l'aveva respinta ritenendo che il visto del procuratore aggiunto fosse elemento costitutivo della fattispecie e che, in mancanza, il primo decreto fosse un mero atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna. Con il ricorso per cassazione il consulente deduceva falsa applicazione dell'art. 168 d.P.R. 115/2002 e contraddittorietà della motivazione, contestando quindi la decisione di merito sulla natura e validità del decreto di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, perché ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale del procedimento di opposizione: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente nominato dal pubblico ministero in procedimento penale, sono contraddittori necessari il beneficiario, il Ministero della giustizia e anche le parti processuali, compreso il pubblico ministero. Poiché nel caso concreto non risultava la partecipazione dell'ufficio del pubblico ministero (e, se del caso, delle altre parti del procedimento penale), la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero procedimento e della decisione impugnata, ha cassato l'ordinanza del Tribunale e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli, affinché provveda prima di ogni altro atto all'integrazione del contraddittorio e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disciplina la liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale; la Corte richiama la norma nel descrivere il provvedimento impugnato e il relativo regime

  • art. 73 disp. att. c.p.p.

    richiamato come base normativa del decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico del pubblico ministero

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    regola l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso; la Corte lo richiama per individuare il rimedio esperibile e il relativo contraddittorio

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    richiamato insieme all'art. 170 d.P.R. 115/2002 per il rito applicabile all'opposizione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma invocata nel motivo di ricorso per denunciare la falsa applicazione di legge

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato per disporre la cassazione con rinvio a seguito della nullità del procedimento per difetto di contraddittorio

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero in un procedimento penale, il contraddittorio deve essere integro nei confronti di tutti i soggetti la cui partecipazione sia necessaria, e cioè beneficiario, Ministero della giustizia e parti processuali, incluso il pubblico ministero.
  • L'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione a una delle parti necessarie determina la nullità dell'intero procedimento e della decisione resa, nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • Quando il procedimento riguarda atti per i quali il segreto investigativo non è cessato, l'opposizione al decreto di liquidazione non può essere utilmente proposta senza che il segreto venga meno e senza notificazione anche ai soggetti processuali interessati.
  • In presenza di una nullità per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al giudice di merito perché provveda preliminarmente all'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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