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Sentenza

Sentenza n. 1045/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo del ricorrente; B) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; C) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità del ricorrente; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 58/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; E) del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; G) del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107: H) dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; I) del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; L) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; M) qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; N) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14; CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione del ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANCUSO DANILA il 11\6\2024: O) dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; P) del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; Q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANCUSO DANILA il 23\10\2024: PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: R) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; S) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; T) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202406128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova scritta e conseguente esclusione dal corso intensivo di formazione e dalla graduatoria della procedura straordinaria per il reclutamento di dirigenti scolastici, nonché gli atti presupposti, inclusi quesiti, risposte, correzione informatizzata e graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, docente di ruolo già partecipante al concorso ordinario per dirigenti scolastici e titolare di un contenzioso pendente, partecipava alla procedura straordinaria disciplinata dall'art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022 e dal d.m. n. 107/2023. Non superava la prova scritta, conseguendo 58/100, e impugnava gli esiti, gli atti organizzativi, i quesiti e le relative risposte, il sistema informatico di gestione e correzione, nonché gli atti successivi di ammissione e formazione della graduatoria. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 407 e seguenti d.lgs. n. 297/1994 e della disciplina speciale della procedura, oltre a eccesso di potere, sviamento e irragionevolezza, sostenendo che alcuni quesiti fossero erronei, ambigui o suscettibili di più risposte corrette. Contestava, in particolare, i quesiti nn. 40, 88 e 44. Con il secondo motivo denunciava gravi disservizi organizzativi durante la prova, tra cui caos nell'aula, assenza di controlli, postazioni inadeguate, carenze dei servizi igienici e asseriti malfunzionamenti o impostazioni del software, tali da impedire il regolare svolgimento della prova. Con i primi motivi aggiunti contestava la rettifica in autotutela degli esiti, deducendo violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, per avere l'Amministrazione corretto un quesito ma non altri da lei indicati come erronei. Deduceva inoltre l'illegittimità derivata degli atti successivi. Con gli ulteriori motivi aggiunti impugnava la graduatoria definitiva e la sua rettifica per illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli manifestamente infondati. Quanto alle contestazioni sui quesiti e sulle risposte, ha affermato che la selezione e l'individuazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di errori manifesti, oggettivi, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto le risposte indicate dalla Commissione apparivano sicuramente corrette, mentre le altre costituivano distrattori con margini di plausibilità, fisiologici nelle prove selettive. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il giudice ha escluso che il sindacato potesse essere più intenso per il solo fatto che i quesiti avessero contenuto giuridico, poiché ciò determinerebbe una indebita sostituzione del giudice alla Commissione e una verifica diretta dell'idoneità del candidato. Anche l'eventuale ambiguità del tenore dei quesiti è rilevante solo se sfocia in un errore oggettivo, non ravvisato nella fattispecie. La circostanza che l'Amministrazione avesse corretto un solo quesito non dimostrava l'illegittimità della rettifica, ma rientrava nelle valutazioni proprie del merito amministrativo. Quanto ai disservizi organizzativi, il TAR ha ritenuto generiche e non adeguatamente provate le allegazioni della ricorrente. Anche ipotizzando l'esistenza di disfunzioni logistiche, esse non determinano automaticamente l'illegittimità della prova: occorre dimostrare come abbiano inciso concretamente e ragionevolmente sull'esito della prova della candidata, di altri concorrenti o sulla posizione in graduatoria. Non risultava inoltre che la ricorrente avesse segnalato ai commissari, durante la prova, le disfunzioni lamentate o avesse chiesto tempo aggiuntivo. Respinti i motivi principali, sono stati respinti anche i motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva, fondati sull'illegittimità derivata. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Disciplina la procedura straordinaria di reclutamento e il corso intensivo di formazione per i candidati in possesso dei requisiti previsti.

  • art. 20, comma 6 ter, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 112

    Ha modificato la disciplina della procedura straordinaria richiamata nel ricorso.

  • d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    Attua la disciplina legislativa della procedura straordinaria e regola il corso intensivo e la relativa prova.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a fondamento delle censure di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e correttezza della procedura concorsuale; le doglianze sono state respinte.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato quale parametro della disciplina delle procedure selettive pubbliche; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • artt. 407 e seguenti d.lgs. n. 297/1994

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    È stato invocato contro la rettifica in autotutela degli esiti; il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla scelta dell'Amministrazione di correggere un quesito e non altri.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo ha richiamato nel ritenere manifestamente infondato e respingere il ricorso.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare monocratica è stata respinta con decreto presidenziale; il giudizio cautelare collegiale è stato poi definito con rigetto per carenza di fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali, la scelta e l'individuazione dei quesiti e delle relative risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, oppure di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • La presenza di risposte alternative dotate di mera plausibilità non rende illegittimo il quesito quando una risposta risulti sicuramente corretta e le altre svolgano la funzione di distrattori volta a verificare la solidità della preparazione del candidato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali non diventa più intenso per il solo fatto che i quesiti riguardino materie giuridiche: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione né trasformare il giudizio sull'atto in un accertamento diretto dell'idoneità del candidato.
  • Le disfunzioni logistiche o organizzative nello svolgimento di una prova concorsuale non determinano automaticamente l'illegittimità dell'esito; il candidato deve provare le disfunzioni e allegare in modo specifico come esse abbiano inciso concretamente e ragionevolmente sul proprio risultato, su quello di altri concorrenti o sulla posizione in graduatoria.
  • L'eventuale responsabilità dell'Amministrazione per disorganizzazione, quale inadempimento di obblighi di servizio o contrattuali, non coincide necessariamente con l'illegittimità dell'esito concorsuale, che richiede la dimostrazione dell'incidenza causale delle disfunzioni sulla prova o sulla graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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