Sentenza n. 3301/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione ex art. 55 c.p.a., - del provvedimento prot. n. 21523 del 3 giugno 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 23609 del 4 giugno 2024, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso Discipline letterarie nella scuola di istruzione secondaria di I e II grado A012 (secondo il DPR 19/16 - che attualmente ingloba la classe di concorso A022 in virtù dell'accorpamento dei predetti insegnamenti disposto ex DM 22/12/2023 in GU 10/2/2024) e/o Discipline letterarie e Latino nella scuola secondaria di II Grado A011; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A-12 e A-11
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei relativi decreti legislativi di attuazione, degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 206/2007, del d.P.R. 189/2009, dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 165/2001, degli artt. 33, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, del d.P.R. 19/2016, del d.m. 259/2017 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, perplessità, illogicità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti e la violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avesse respinto la domanda valorizzando in modo assorbente la mancata trasmissione dell'abilitazione all'insegnamento attestata dal Ministero rumeno, senza valutare in concreto il percorso formativo svolto in Romania, le conoscenze e competenze professionali acquisite e l'eventuale esperienza lavorativa, né considerare l'adozione di misure compensative. Ha inoltre richiamato i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., accogliendo il ricorso e annullando il diniego ministeriale. Il Collegio ha ritenuto che il rigetto fondato su carenze meramente formali non fosse conforme ai principi dell'Adunanza Plenaria, secondo cui l'amministrazione competente deve verificare concretamente se le conoscenze attestate dal diploma o dalla qualifica estera e l'esperienza maturata nello Stato membro soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l'accesso all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di misure compensative proporzionate. Nel caso concreto il Ministero non aveva svolto la necessaria istruttoria tecnica e non aveva effettuato una comparazione tra i percorsi formativi dei due Stati, considerando decisiva la mancata trasmissione dell'abilitazione rumena. Tale elemento, pur astrattamente significativo, non poteva essere ritenuto di per sé dirimente senza verificare il livello effettivo delle competenze, anche alla luce dei criteri della professione corrispondente e dell'identità delle condizioni previste dall'ordinamento italiano. Il Ministero dovrà quindi riesaminare l'istanza, previa valutazione della documentazione complessiva, del percorso di specializzazione seguito in Romania e dell'eventuale attività professionale svolta, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, adottando, se necessario, specifiche misure compensative. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
Direttiva 2005/36/CE
Impone il quadro unionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali e consente, quando necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative quando la formazione o la qualifica estera non soddisfi integralmente le condizioni nazionali di accesso alla professione.
Direttiva 2013/55/UE
Richiamata quale disciplina unionale in materia di riconoscimento delle professioni regolamentate e dei titoli di accesso.
artt. 3 e 4 d.lgs. 206/2007
Richiamati per i criteri della professione corrispondente e dell'identità delle condizioni previste dall'ordinamento italiano.
artt. 21 e 22 d.lgs. 206/2007
Richiamati quali disposizioni nazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati per i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione non può fondare il diniego su una carenza documentale o formale senza verificare concretamente il livello delle conoscenze e competenze risultanti dal titolo estero, dalla qualifica e dall'esperienza professionale maturata.
- La mancata produzione di uno specifico documento attestante l'abilitazione professionale non è, di per sé, decisiva quando l'amministrazione debba comunque valutare comparativamente il percorso formativo estero, le qualifiche possedute e l'esperienza dell'interessato rispetto alle condizioni di accesso previste dall'ordinamento nazionale.
- Prima di negare il riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione deve accertare se le competenze acquisite soddisfino integralmente o parzialmente i requisiti nazionali e, ove residuino differenze sostanziali, valutare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
- Il riesame della domanda di riconoscimento di titoli esteri deve essere preceduto da un'istruttoria tecnica effettiva e da una comparazione tra i percorsi formativi dei due Stati, considerando anche l'eventuale esperienza professionale concretamente maturata e, per l'accesso all'insegnamento, acquisendo il parere dell'amministrazione competente in materia universitaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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