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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4017/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 30/05/2023 che aveva confermato la misura cautelare in carcere applicata a Mancuso. La difesa propone 11 motivi: 1) nullità/inesistenza di autonoma motivazione del provvedimento ai sensi dell'art. 292, comma 2-ter c.p.p.; 2) mancata prova della gravità indiziaria circa l'intraneità all'associazione di tipo mafioso/di narcotraffico (capo 93) e contestazione delle risultanze probatorie valorizzate (in particolare criticando le dichiarazioni di Francesco Tassone e la presunta sovrapposizione tra richiesta del PM e ordinanza); 3) contestazione della gravità indiziaria rispetto a numerosi reati fine (capi 104, 120, 159, 167, 202, 254, ecc.), con analisi puntuale delle singole emergenze e deduzioni alternative; 4) deduzioni sulla qualificazione giuridica di alcune condotte (capi 182,183,199,210,211,214), sostenendo la riconducibilità all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 o a qualificazioni meno gravi; 5) censura dell'omessa risposta su alcuni motivi nuovi aggiunti in sede di riesame (capi 228, 232); 6) impugnazione dell'esigenza cautelare e della scelta esclusiva del carcere, sostenendo la non attualità del rischio di reiterazione (passaggio di tempo di 4 anni, lavoro, incensuratezza) e proponendo gli arresti domiciliari eventualmente integrati con braccialetto elettronico; 7) deposito di memorie contenenti nuovi elementi (interrogatorio del 4/10/2023) che avrebbero dovuto incidere sulle esigenze cautelari.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. In sintesi: il primo motivo (nullità per mancata autonoma motivazione) è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per l'assenza della richiesta cautelare tra gli atti prodotti alla Corte; sugli altri motivi il Tribunale ha ritenuto fondata la valutazione della gravità indiziaria posta a fondamento della misura, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni (in particolare di Francesco Tassone), il ruolo fiduciario e operativo attribuito a Mancuso (custodia di stupefacente, individuazione di un nuovo immobile per l'attività del gruppo, suggerimenti logistici), la sua partecipazione a più fasi dell'attività illecita e le emergenze che consolidano la sua intraneità associativa. Le ricostruzioni difensive sono state considerate, in larga parte, mere letture alternative o questioni di merito non idonee a scalfire il quadro indiziario. Le censure sulla qualificazione giuridica dei singoli fatti (art. 73 DPR 309/1990 comma 5 ecc.) sono state ritenute ininfluenti nella sede cautelare, specie in presenza dell'imputazione associativa, e comunque prive di argomentazione utile. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato l'attualità del rischio di reiterazione e la necessità del carcere, considerando la rilevante partecipazione del ricorrente all'attività del gruppo, la centralità "domestica" dei luoghi di spaccio e la sua inattendibilità rispetto a forme meno afflittive di custodia; i nuovi elementi prodotti successivamente al provvedimento non sono risultati idonei a modificare il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per denunciare presunta mancanza di autonoma motivazione del provvedimento, è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non ha allegato la richiesta cautelare necessaria per dimostrare la sovrapponibilità; il giudice ha ritenuto che l'ordinanza genetica avesse compiuta autonoma valutazione.

  • art. 73 DPR 309/1990 (comma 3 e comma 5 richiamati)

    La Corte ha considerato che, in presenza dell'imputazione associativa (art. 74/73), le singole condotte devono essere lette nel contesto associativo: ciò incide sulla valutazione cautelare e rende meno rilevante la riclassificazione dei singoli episodi (ad es. art. 73 comma 5) nella sede del riesame cautelare.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Riferimento normativo all'imputazione associativa contestata; la presenza di questa ipotesi incriminatrice ha rafforzato la motivazione del Tribunale circa il rischio di reiterazione e la gravità complessiva del quadro indiziario.

  • art. 275 (menzionato come art. 275 comma 3, ultimo periodo), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle presunzioni di legge che accompagnano l'imputazione associativa, il Tribunale ha sottolineato che tali presunzioni rendono meno efficace una contestazione cautelare fondata esclusivamente sulla riclassificazione dei singoli fatti.

  • art. 114 cod. pen.

    Menţionato in relazione ad alcune ipotesi di concorso e responsabilità; le valutazioni su tali profili sono state ritenute assorbite dalla valutazione complessiva della gravità indiziaria e non decisive per la revoca della misura cautelare.

Massime di principio

  • Per contestare con successo l'autonomia motivazionale di un provvedimento cautelare occorre allegare e produrre espressamente la richiesta cautelare del PM e fornire confronti puntuali e testuali tra i due atti; mere asserzioni di sovrapposizione sono inammissibili.
  • La critica alla gravità indiziaria deve colpire in modo specifico e documentato le emergenze puntualmente valorizzate dal giudice (intercettazioni, dichiarazioni di assuntori/collaboratori, atti materiali). Letture alternative dei fatti, senza disarticolare le emergenze, hanno scarso effetto in sede cautelare.
  • Quando è contestata un'associazione per reati di stupefacenti, la qualificazione delle singole condotte va valutata nel contesto associativo: in sede cautelare la presenza dell'imputazione associativa riduce l'efficacia delle richieste di riclassificazione a favore dell'imputato.
  • Per ottenere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari o braccialetto elettronico) bisogna dimostrare concretamente che tali misure sarebbero idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione (presenza di legami territoriali provati, garanzie di controllo, documentazione stabile di lavoro e distanziamento dall'ambiente criminale).
  • Elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare (es. interrogatori, memorie) possono essere meno incisivi nella verifica di legittimità se prodotti dopo l'adozione della misura; vanno presentati tempestivamente e ben documentati nelle sedi competenti.

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