Sentenza del 05/07/2016 n. 241 - Comm. Trib. Prov. Como
IRAP - Servizio di trasporto pubblico -- Concessione - Regime della tariffa - Deduzione "cuneo fiscale" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione IRAP per il cosiddetto "cuneo fiscale" è stata ritenuta non spettante. Di conseguenza, non è dovuto il rimborso della maggiore imposta che l’impresa assumeva di aver versato. Le considerazioni svolte dallo Stato italiano davanti alla Commissione europea, relative alla distinzione tra concessione traslativa e altri tipi di concessione e alla nozione di tariffa, non sono state ritenute determinanti ai fini della decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la spettanza della deduzione IRAP prevista per il cosiddetto "cuneo fiscale" alle imprese che svolgono un servizio di trasporto pubblico in regime di concessione. L’impresa sosteneva che la propria attività non rientrasse nell’esclusione prevista per i soggetti operanti in concessione e soggetti a tariffa, richiamando anche le interpretazioni prospettate dallo Stato italiano davanti alla Commissione europea. I giudici hanno invece ritenuto decisivo che l’impresa svolgesse il servizio sulla base di una concessione e che i ricavi derivassero dalla vendita di titoli di viaggio emessi a tariffe approvate dall’amministrazione concedente.
Norme richiamate
Disciplina IRAP della deduzione per il cosiddetto "cuneo fiscale"
La deduzione non spetta alle imprese che svolgono attività di servizio pubblico in regime di concessione e applicano tariffe approvate o regolamentate dall’amministrazione concedente, secondo l’interpretazione adottata dai giudici.
Normativa europea sugli aiuti di Stato e sulla compatibilità della misura con il mercato comune
Le valutazioni o argomentazioni rappresentate dallo Stato italiano davanti alla Commissione europea non modificano, di per sé, l’interpretazione della disciplina interna applicabile alla deduzione IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se una deduzione IRAP collegata al cosiddetto "cuneo fiscale" sia applicabile, occorre verificare concretamente se l’impresa operi in regime di concessione e se i corrispettivi siano determinati mediante tariffe approvate o regolamentate dalla pubblica amministrazione.
- La circostanza che l’impresa incassi direttamente i ricavi dagli utenti, ad esempio tramite la vendita di titoli di viaggio, non esclude necessariamente l’esistenza di un’attività svolta in concessione.
- Ai fini dell’agevolazione, assumono rilievo il contenuto sostanziale del rapporto concessorio e il regime tariffario applicato, non soltanto la qualificazione formale del contratto o le definizioni sostenute in procedimenti europei.
- In assenza dei presupposti per la deduzione, l’eventuale maggiore IRAP versata non può essere recuperata mediante domanda di rimborso.
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